Riforma assolutoria e motivazione rafforzata annullano la pena per i capi assolti (Cass. pen. Sez. II n. 39417 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello che riforma una sentenza di assoluzione di primo grado deve confutare specificamente, a pena di vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, dimostrandone l’insostenibilità sul piano logico e giuridico. L’obbligo di motivazione rafforzata si modula sul contenuto della sentenza assolutoria: è meno stringente se questa è generica e meramente assertiva, perché in tal caso non vi sono argomenti alternativi da confutare. Nei giudizi per cassazione, la denunzia cumulativa e promiscua della inosservanza di legge e dei tre vizi della motivazione rende i motivi aspecifici e il ricorso inammissibile. Il divieto di reformatio in peius non riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono a determinarla, compreso l’aumento per la continuazione: vi è violazione del divieto se, in presenza di impugnazione del solo imputato, non si riduce la pena pur pronunciando assoluzione per uno dei reati unificati. Per i reati avvinti dalla continuazione, l’annullamento del capo relativo al reato più grave si ripercuote sugli aumenti per i reati satellite, di sorte processuale comune.
Il Fatto
Due coniugi erano stati condannati in primo grado, in esito a giudizio abbreviato, per reati tributari e di ricettazione, con confisca e pene accessorie; per entrambi erano intervenute anche numerose assoluzioni. La Corte di appello di Firenze, in parziale riforma, dichiarava estinti per prescrizione alcuni reati, assolveva l’imputata per un capo e, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, la dichiarava colpevole dei reati fiscali di cui ai capi f), g), i) ed o), rideterminando la pena. Gli imputati ricorrevano per cassazione.
I ricorsi censuravano la motivazione della sentenza di appello, nella parte in cui aveva ribaltato le assoluzioni, nonché la determinazione del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha distinto le censure che attingono la parte della sentenza di riforma delle assoluzioni da quelle che riguardano la doppia conforme affermazione di responsabilità. Quanto alle prime, ha ribadito che, in caso di riforma totale del giudizio assolutorio di primo grado, il giudice dell’appello deve confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione assolutoria, con motivazione rafforzata. L’obbligo si modula però sulla consistenza della sentenza di primo grado: è meno rigoroso quando questa sia generica e assertiva, non essendovi in tal caso argomenti alternativi da confutare.
Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che i giudici di appello si siano confrontati in modo compiuto con la motivazione assolutoria, evidenziandone anche profili di intrinseca contraddittorietà, e che i motivi sul punto siano genericI e manifestamente infondati.
Quanto ai restanti motivi, la Corte ha richiamato il principio per cui la denunzia cumulativa e perplessa della violazione di legge e dei tre vizi della motivazione rende i motivi aspecifici. Ha inoltre affermato che, di fronte a una doppia conforme, è ammissibile la motivazione per relationem e che il travisamento della prova, non dedotto in appello, è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. perché sottratto alla cognizione del giudice di appello.
È invece fondato il motivo sul trattamento sanzionatorio. Il primo giudice aveva ritenuto la continuazione interna al capo a); la Corte di appello, pur escludendo i fatti di cui alle lettere a3), a5) e a7), aveva mantenuto ferma la pena base. La Corte ha affermato che il divieto di reformatio in peius opera anche sugli aumenti per la continuazione: vi è violazione se, in presenza di impugnazione del solo imputato, non si riduce la pena pur assolvendo per uno dei reati unificati. Ne consegue l’annullamento con rinvio per la rideterminazione della pena e la verifica della prescrizione dei reati satellite, di sorte processuale comune.
La sentenza è stata quindi annullata limitatamente al capo a) e al trattamento sanzionatorio dei reati satellite, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze; i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili nel resto.
Nota della Redazione
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