Prescrizione deducibile in Cassazione anche se non eccepita in appello (Cass. pen. Sez. 6 n. 13355 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
E’ ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza di appello ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, anche se la relativa eccezione non è stata proposta in quel grado, costituendo la doglianza un motivo di inosservanza della legge penale sostanziale ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Qualora il termine di prescrizione risulti interamente decorso prima della pronuncia impugnata e non ricorrano le condizioni per una declaratoria di proscioglimento nel merito, la Corte di cassazione deve annullare senza rinvio la sentenza, assorbendo gli altri motivi di ricorso.
Il Fatto
Il Tribunale di Trani aveva dichiarato l’imputato responsabile di un delitto in materia di stupefacenti, riqualificato ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, e di un delitto di calunnia, condannandolo alla pena di due anni e otto mesi di reclusione. La Corte di appello di Bari, in parziale riforma, aveva escluso la contestata recidiva, rideterminando la pena in due anni e sei mesi.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto l’omessa declaratoria della prescrizione dei reati, maturata anteriormente alla sentenza di appello; con il secondo ha censurato il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha preliminarmente esaminato l’ammissibilità del primo motivo, respingendo l’eventuale preclusione derivante dalla mancata proposizione dell’eccezione in appello. Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 12602 del 2016, la Corte ha affermato che la deduzione dell’estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata integra sempre un motivo di legittimità, in quanto attiene alla corretta applicazione della legge penale sostanziale da parte del giudice di merito.
Nel merito, la Corte ha verificato i termini di prescrizione. Per il reato di cui al capo A), commesso il 19 marzo 2016, il termine massimo di sette anni e sei mesi sarebbe scaduto il 19 settembre 2023; per il reato di cui al capo B), commesso il 21 marzo 2016, il 21 settembre 2023. A tali scadenze, però, andavano sommati i periodi di sospensione del corso della prescrizione maturati nel corso del giudizio.
La Corte ha quindi computato centoventi giorni per le due sospensioni disposte dal Tribunale per legittimo impedimento del difensore, oltre a tredici giorni per la sospensione intercorsa tra l’udienza del 24 gennaio e quella del 4 febbraio 2023. Il termine massimo di prescrizione è risultato così interamente decorso in data 1 febbraio 2024 per il primo reato e in data 4 febbraio 2024 per il secondo, comunque prima della sentenza di appello del 14 gennaio 2025.
Accertato che non emergeva dalle sentenze di merito alcuna delle cause di proscioglimento nel merito previste dall’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la Corte ha dichiarato l’estinzione dei reati per prescrizione, assorbito il secondo motivo, e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.