Revisione inammissibile se le prove nuove non travolgono il giudicato (Cass. pen. Sez. III n. 39454 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revisione, è inammissibile la richiesta fondata su prove che, sia pure formalmente nuove, siano inidonee ictu oculi a determinare un effetto demolitorio del giudicato. Nel giudizio di legittimità, sono altresì inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione. Il ricorso che proponga una lettura degli atti meramente alternativa a quella del giudice di merito non è ammissibile in sede di legittimità.

Il Fatto

La ricorrente era stata condannata per il reato di cui all’art. 189, nn. 1 e 7, d.lgs. n. 285/1992, con sentenza del Tribunale di Urbino, poi riformata in appello. Con istanza di revisione, la difesa chiedeva la demolizione del giudicato, deducendo prove nuove consistenti in una consulenza tecnica di parte e nelle dichiarazioni di due testimoni. Le nuove acquisizioni avrebbero dimostrato che la donna, per i danni riportati dal veicolo, non poteva invertire la marcia e si era fermata nel primo posto utile; che, contattato un vigile, questi le avrebbe intimato di raggiungere l’auto; e che, dunque, si sarebbe configurata la scriminante dello stato di necessità.

La Corte di appello dichiarava inammissibile la domanda. Avverso tale ordinanza la condannata proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo per vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Corte rileva che le censure, pur fondate su atti dichiarativi quali la consulenza e le dichiarazioni di due persone, non allegavano i documenti di riferimento. Richiama il principio per cui, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non ne contengano la integrale trascrizione o allegazione (Sez. II n. 20677 del 11.04.2017).

Nel merito, il ricorso propone una diversa lettura di atti disponibili, meramente alternativa alla ricostruzione della corte, come tale inammissibile in sede di legittimità. Non è suscettibile di essere tacciata di illogicità, essendo al più non condivisibile dalla difesa, la tesi del giudice di appello che, esaminando la consulenza di parte, ha individuato margini a lato della carreggiata ove la donna avrebbe potuto arrestare immediatamente il veicolo.

Egualmente ragionevole appare il rilievo logico per cui, essendosi la persona offesa fermata lungo la strada insieme ai vigili, verosimilmente bloccando in parte il traffico, la ricorrente avrebbe comunque potuto arrestare, almeno provvisoriamente, il proprio veicolo. Il ragionamento si completa con la considerazione che, anche ove il vigile fosse stato contattato e avesse ingiunto alla donna di raggiungere l’auto, tale indicazione non risulterebbe seguita.

Con argomentazione priva di “manifeste” sbavature logiche, come richiesto dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la corte ha dichiarato l’inammissibilità della domanda secondo il principio per cui è inammissibile, per manifesta infondatezza, la richiesta di revisione fondata su prove formalmente nuove ma inidonee ictu oculi a travolgere il giudicato (Sez. V n. 44925 del 26.06.2017). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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