Daspo e obbligo di firma, l’errore sull’arbitraggio non esclude il dolo (Cass. pen. Sez. III n. 39451 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mancata presentazione all’obbligo di firma imposto dal daspo è punibile a norma dell’art. 6, comma 6, legge n. 401 del 1989. Non integra l’errore sul fatto di cui all’art. 47 cod. pen., e non esclude il dolo, la condotta di chi, potendo informarsi, scelga deliberatamente di non acquisire notizia dell’esistenza dell’arbitraggio ufficiale, che costituisce il discrimine tra illecito e fatto non punibile. La buona fede non è configurabile quando l’agente accetti il contesto da cui deriva l’illiceità della propria omissione. Ai fini dell’art. 131 cod. pen., i requisiti della particolare tenuità dell’offesa e della non abitualità del comportamento devono coesistere; l’abitualità ricorre quando l’autore ha commesso almeno due illeciti oltre quello esaminato.

Il Fatto

La Corte d’appello di Cagliari aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 6, comma 6, legge n. 401 del 1989. Sottoposto a daspo con obbligo di presentazione, l’imputato non si era presentato presso i Carabinieri in occasione di un incontro di calcio, omettendo la doppia firma prescritta dal provvedimento questorile.

Avverso la sentenza di secondo grado il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 6, comma 6, legge n. 401 del 1989 e 47 cod. pen., nonché il diniego della causa di non punibilità ex art. 131 cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Sezione III ha rigettato il ricorso, rilevando che le censure ripropongono questioni già esaminate dal giudice territoriale senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata. Non è contestata l’omessa presentazione, né che l’incontro amichevole fosse pubblicizzato e caratterizzato da arbitraggio ufficiale.

Il ricorrente invocava l’errore sul fatto ex art. 47 cod. pen., sostenendo di aver ritenuto, in buona fede, che l’obbligo di presentazione non operasse in assenza di arbitraggio. La Corte richiama il principio per cui l’errore rilevante è quello che cade su un elemento materiale del reato, consistente in una difettosa percezione della realtà che alteri il presupposto del processo volitivo (Sez. V n. 1780 del 26/10/2021, Rv. 282471-01).

Nel caso concreto, la sentenza di appello aveva correttamente escluso l’errore, poiché la mancata presentazione è dipesa dalla scelta deliberata dell’imputato di non informarsi su un elemento della fattispecie. L’arbitraggio ufficiale costituisce il discrimine tra la condotta di reato e quella non punibile. Chi sceglie di non acquisire l’informazione non versa in errore percettivo e non può invocare la buona fede, avendo accettato il contesto da cui dipende l’illiceità dell’omissione.

Quanto al diniego dell’art. 131 cod. pen., la Corte ribadisce che la norma richiede congiuntamente la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. La tenuità si articola negli indici delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen. Sul secondo requisito, le Sezioni Unite n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266591-01, hanno chiarito che il comportamento è abituale quando l’autore, anche dopo il reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti oltre quello esaminato.

Nel caso in esame emergono dal certificato penale quattro condanne, tra le altre, per la violazione dell’obbligo di presentazione di cui all’art. 6, legge n. 401 del 1989. Ricorre quindi l’abitualità del comportamento e manca il requisito ostativo. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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