Liberazione anticipata valuta infrazioni domiciliari nel giudizio complessivo sulla condotta (Cass. pen. Sez. I n. 32281 del 30.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liberazione anticipata, ai sensi dell’art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354, la concessione del beneficio è subordinata alla prova di una regolare condotta e della partecipazione all’opera di rieducazione, desumibile da comportamenti obiettivi e non da una diagnosi di risocializzazione già conseguita. Le infrazioni alle prescrizioni imposte in costanza di restrizione domiciliare non precludono di per sé il beneficio: devono essere valutate concretamente come elemento sintomatico della mancata disponibilità al trattamento e comparate, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento positivo della condotta tenuta nel periodo considerato. Il divieto di incontrare persone estranee al nucleo familiare permane anche quando all’interessato è consentito uscire dall’abitazione per le proprie esigenze di vita.
Il Fatto
Il Tribunale di Sorveglianza di Milano, decidendo sul reclamo di una condannata per violazioni del Testo unico stupefacenti, confermava il diniego della liberazione anticipata relativo al periodo dal 30 maggio al 29 novembre 2020, durante il quale la richiedente era sottoposta ad arresti domiciliari in misura cautelare, in relazione al periodo dal 30 maggio al 29 novembre 2020.
Il diniego si fondava su due violazioni del divieto di incontrare persone diverse dai familiari conviventi. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 54, 69 e 69-bis ord. pen. e un vizio motivazionale, sul presupposto che la condotta complessivamente regolare non giustificasse la perdita del beneficio per due incontri con soggetti incensurati, il primo avvenuto in un orario in cui le era consentito uscire per le proprie esigenze.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 54 legge n. 354/1975, che subordina la liberazione anticipata alla prova di una regolare condotta e della partecipazione all’opera di rieducazione. Richiamando la propria giurisprudenza, precisa che rileva non tanto il risultato conseguito, quanto la disponibilità mostrata in concreto dal condannato verso il percorso rieducativo, desumibile dalla condotta esteriore e dai comportamenti obiettivi, idonei a rivelare una tensione verso nuovi modelli di vita (Sez. I n. 17229 del 27.02.2001; Sez. I n. 6204 del 12.11.1999; Sez. I n. 12746 del 07.03.2012).
Quanto ai comportamenti tenuti in costanza di restrizione domiciliare, la Corte ribadisce che le eventuali infrazioni al provvedimento restrittivo devono essere valutate sotto il profilo del processo rieducativo e comparate, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento positivo della condotta nel periodo esaminato, non potendo qualsiasi violazione porre nel nulla un comportamento positivo assunto con continuità (Sez. I n. 30717 del 27.05.2019; Sez. I n. 17427 del 01.02.2011). Il tribunale può tener conto del tipo di violazione, che rileva non per le sue conseguenze sanzionatorie ma come elemento sintomatico della mancata adesione al trattamento (Sez. I n. 13233 del 08.10.2020; Sez. I n. 32203 del 26.06.2015; Sez. I n. 13013 del 16.12.2008).
Nel caso di specie, il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tali coordinate, valorizzando due violazioni accertate nel semestre in valutazione del divieto di incontrare estranei al nucleo familiare e di comunicare con l’esterno, disposto dal Giudice per le indagini preliminari. La Corte precisa che tale divieto permane, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, anche quando l’interessato è autorizzato a uscire per le proprie esigenze di vita.
Il Tribunale ha quindi correttamente ritenuto dimostrativa di mancata adesione al progetto di risocializzazione la condotta della ricorrente, che in un caso si è trattenuta in un motel per incontrare un estraneo e, successivamente, pur diffidata dal Magistrato di sorveglianza, ha ricevuto in casa un altro soggetto estraneo. Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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