Recidiva non devoluta in appello: inammissibile il motivo nuovo in cassazione (Cass. pen. Sez. IV n. 39812 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non può dedursi per la prima volta con il ricorso per cassazione la mancanza dei presupposti per la contestazione della recidiva, quando in fase di appello sia stato proposto un motivo incentrato unicamente sulla valutazione dei precedenti penali e sulla loro valenza quali indici di maggiore pericolosità sociale. Il giudice di legittimità non può pronunciarsi su questioni che il giudice di appello non abbia esaminato perché non devolute alla sua cognizione. Deve evitarsi il rischio che, in sede di legittimità, sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento a un punto della decisione rispetto al quale si configuri a priori un inevitabile difetto di motivazione, per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. La mancanza di una specifica censura sul punto rende il motivo inammissibile.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 17.12.2024, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bologna nei confronti dell’imputata per il reato di furto in abitazione, aggravato ai sensi degli artt. 110, 112 e 624 bis cod. pen., commesso in concorso con altri soggetti, con sottrazione di oltre 14.000 euro.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. per omessa declaratoria di prescrizione in relazione alla recidiva; vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità; violazione dell’art. 58 l. n. 689/1981 quanto al rigetto della richiesta di detenzione domiciliare sostitutiva. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo la Corte rileva che la questione relativa ai presupposti della recidiva era estranea al thema devoluto al giudice di appello. Gli atti di gravame non contenevano alcuno specifico motivo con cui si lamentasse il mancato rispetto dei principi in tema di recidiva e, in particolare, la necessità di individuare concreti indici di maggiore pericolosità. La difesa, in appello, si era limitata a contestare la valutazione dei precedenti penali, senza investire la Corte territoriale della questione poi prospettata in cassazione.
La Corte richiama il principio secondo cui non può dedursi per la prima volta con il ricorso per cassazione la mancanza dei presupposti per la contestazione della recidiva, quando in appello sia stato proposto un motivo incentrato unicamente sulla valutazione dei precedenti penali e sulla loro valenza quali indici di maggiore pericolosità, non potendo essere sollevate davanti al giudice di legittimità questioni sulle quali il giudice di appello non si sia pronunciato perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 26721 del 26/4/2023, Rv. 284768-01).
È principio consolidato quello per cui deve evitarsi il rischio che, in sede di legittimità, sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento a un punto della decisione rispetto al quale si configuri a priori un inevitabile difetto di motivazione, per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 dell’8/3/2017, Rv. 270316-01). Parimenti, non può essere dedotta in ricorso la disapplicazione dell’aggravante quando in appello sia stato proposto un motivo finalizzato a ottenerne l’esclusione della natura infra-quinquennale, trattandosi di richieste diverse anche in relazione ai presupposti (Sez. 2, n. 32780 del 13/7/2021, Rv. 281813-01).
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile perché versato in fatto e generico, non confrontandosi con l’ampia motivazione delle sentenze conformi, che hanno valorizzato l’individuazione fotografica da parte di un testimone e l’analisi dei tabulati telefonici. Il terzo motivo è parimenti infondato: la motivazione del rigetto dell’istanza di detenzione domiciliare sostitutiva non è illogica né incongrua, fondandosi su una prognosi negativa formulata alla luce delle plurime sanzioni sostitutive e della commissione di un ulteriore furto pochi mesi dopo quello di cui si tratta.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
Nota della Redazione
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