Appropriazione indebita in leasing, consumazione e trattamento sanzionatorio (Cass. pen. Sez. II n. 35598 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appropriazione indebita di bene concesso in leasing, la condotta non si perfeziona per il solo mancato pagamento dei canoni né per l’eventuale previsione pattizia della risoluzione del contratto. È necessario che il debitore venga a conoscenza della volontà del concedente di rientrare nel possesso del bene, mediante intimazione della restituzione, e che manifesti l’interversione del possesso comportandosi uti dominus, non restituendo il bene senza giustificazione. Ne consegue che è lacunosa la motivazione che ometta di chiarire l’epoca della prima richiesta di restituzione, quando da tale data dipenda l’individuazione del momento consumativo e, quindi, l’applicabilità della disciplina sanzionatoria previgente più favorevole.
Il Fatto
La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ridetermina la pena inflitta per il reato di appropriazione indebita di un veicolo concesso in leasing, adeguandola alla declaratoria di illegittimità costituzionale che ha inciso sulla cornice edittale dell’art. 646 cod. pen.
Il difensore ricorre per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà della motivazione in ordine alla data di consumazione del reato. Il ricorrente sostiene che il momento consumativo vada anticipato all’epoca di conclusione del contratto o, comunque, a una prima missiva della società concedente, così da rendere applicabile il trattamento sanzionatorio più mite previsto dalla disciplina previgente alla novella del 2019.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’orientamento consolidato secondo cui, nello schema negoziale del leasing, l’appropriazione indebita non si realizza per il solo inadempimento nel pagamento dei canoni. Occorre la prova che il concedente abbia manifestato la volontà di rientrare nel possesso del bene, con intimazione della restituzione, e che il debitore abbia realizzato l’interversione del possesso. La Corte richiama in proposito Sez. II n. 25288 del 31.05.2016 e Sez. II n. 25282 del 31.05.2016.
Su questa base, i giudici di legittimità esaminano la doglianza difensiva. Il ricorrente aveva chiesto di collocare la consumazione alla data di stipula del contratto, valorizzando il mancato versamento di tutti i canoni come indice della riserva mentale dell’imputato.
La Corte territoriale, invece, aveva individuato la consumazione nel momento della missiva con cui la società aveva comunicato la risoluzione del contratto per mancato pagamento e chiesto la restituzione del veicolo, collocandola al 14 marzo 2019. Da qui aveva fatto discendere l’interversione del possesso e il perfezionamento del reato.
Il Collegio rileva però che la motivazione della sentenza impugnata appare lacunosa con riferimento all’intervallo tra la stipula del contratto e la data del 14 marzo 2019. Sia la sentenza di primo grado sia l’atto di appello richiamano, infatti, una prima missiva della società di leasing, diretta a chiedere il pagamento dei canoni ovvero la rescissione del contratto, senza che ne sia chiarita l’epoca.
Non è quindi accertato se tale prima comunicazione sia antecedente al 14 marzo 2019 e se essa possa riflettersi sull’individuazione del momento consumativo e sulla possibilità di applicare la disciplina previgente alla novella entrata in vigore nel gennaio 2019. Per l’effetto la sentenza è annullata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio a altra sezione della Corte di Appello di Roma.
Nota della Redazione
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