Tenuità del fatto e sospensione della patente: competenza al Prefetto (Cass. pen. Sez. IV n. 39811 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, all’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto consegue l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge, ma la relativa competenza spetta al Prefetto e non al giudice penale. Mancando una pronuncia di condanna o di proscioglimento nel merito, le sanzioni amministrative riprendono la loro autonomia ed entrano nella sfera di competenza dell’amministrazione pubblica. Ne deriva che il giudice penale non può né irrogare né revocare la sospensione della patente di guida, dovendosi eliminare la statuizione eventualmente adottata e trasmettere gli atti al Prefetto.
Il Fatto
La ricorrente era stata condannata con decreto penale per guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico accertato mediante etilometro in misura superiore a 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l, con l’aggravante di aver commesso il fatto tra le ore 22 e le ore 7. Il Tribunale, in sede di opposizione, aveva confermato la condanna applicando anche la sospensione della patente per otto mesi.
La Corte d’appello, accogliendo un motivo di gravame, aveva assolto l’imputata per particolare tenuità del fatto, senza però pronunciarsi sulla sanzione accessoria disposta in primo grado. Avverso tale sentenza la difesa ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la mancata revoca della sospensione della patente.
La Motivazione della Corte
Il motivo è ritenuto fondato. La Corte richiama l’orientamento delle Sezioni Unite n. 13681 del 25.02.2016, secondo cui, in caso di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., le sanzioni accessorie restano applicabili e la competenza spetta al Prefetto e non al giudice penale.
Il passaggio decisivo è di ordine sistematico: quando manca una pronuncia di condanna o di proscioglimento, le sanzioni amministrative riprendono la loro autonomia ed entrano nella sfera di competenza dell’amministrazione pubblica. La regola, pur espressa con riferimento alla prescrizione, ha carattere residuale e si applica ogni volta che difetti una decisione di merito.
La Corte dà conto dell’orientamento opposto, espresso da Sez. IV n. 44132 del 09.09.2015, che ravvisava un dovere del giudice di disporre la sospensione, e dell’obiter contenuto in Sez. IV n. 7526 del 04.12.2018, che, in materia di confisca, aveva differenziato la posizione della sospensione della patente perché collegata al semplice “accertamento della violazione”.
Tale indirizzo è superato da Sez. IV n. 37118 del 04.07.2024, resa proprio in un caso di applicazione della sanzione accessoria nell’ambito di un decreto di archiviazione per particolare tenuità del fatto, ove si afferma che le sanzioni amministrative accessorie riprendono autonomia e vanno applicate dal Prefetto. Ne segue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla mancata revoca della sospensione della patente, con eliminazione della statuizione e trasmissione degli atti al Prefetto di Messina.
Nota della Redazione
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