Patteggiamento in appello e preclusione dei motivi rinunciati (Cass. pen. Sez. VII n. 40002 del 12.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel patteggiamento in appello, introdotto dall’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., il giudice di secondo grado che accoglie la richiesta di pena concordata non deve motivare sul mancato proscioglimento per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove. In ragione dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, la rinuncia ai motivi di appello opera come preclusione processuale e circoscrive la cognizione del giudice ai soli motivi non rinunciati. Ne consegue che il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento in appello è inammissibile quando proponga motivi ormai non più devoluti.

Il Fatto

La Corte di appello aveva rideterminato la pena, per effetto dell’accordo intervenuto tra le parti, in due anni e cinque mesi di reclusione e 15.600,00 euro di multa, per reati in materia tributaria, fallimentare e di sottrazione al pagamento delle accise. Il provvedimento era stato emesso ex art. 599-bis cod. proc. pen.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo il vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione. Il ricorso giunge davanti alla Corte suprema perché propone motivi che, secondo il giudice di legittimità, non sarebbero consentiti dalla legge.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la disciplina del patteggiamento in appello, come reintrodotto dall’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103. La norma consente alla Corte di appello di provvedere in camera di consiglio quando le parti, nelle forme dell’art. 589 cod. proc. pen., dichiarino di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi accolti comportano una nuova determinazione della pena, le parti indicano al giudice anche la pena concordata.

Su questo presupposto la Corte enuncia il principio centrale: nell’accogliere la richiesta di pena concordata, il giudice di secondo grado non deve motivare sul mancato proscioglimento per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove.

La ragione è processuale e risiede nell’effetto devolutivo dell’impugnazione. Una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice resta limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. La rinuncia determina infatti una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non devoluto.

Il Collegio richiama sul punto due precedenti conformi: Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522 e Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853.

Ne deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, che può essere pronunciata senza formalità di procedura a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.Alla inammissibilità conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e il versamento della somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen. La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, rilevando che non emergono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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