Concorso nel tentato omicidio e insindacabilità del compendio indiziario in sede cautelare (Cass. pen. Sez. I n. 31259 del 13.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il sindacato di legittimità sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari è circoscritto alla verifica della violazione di specifiche norme di legge ovvero della mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. La Corte di cassazione non può procedere a una rilettura del compendio indiziario né sostituire la propria valutazione a quella del giudice del merito in ordine all’attendibilità delle fonti e alla rilevanza degli elementi raccolti. È pertanto inammissibile il ricorso che, pur formalmente prospettato come violazione di legge o vizio di motivazione, si risolva nella contrapposizione di una diversa lettura del materiale investigativo. La funzione di agevolazione concorsuale può essere desunta non dalla sola presenza fisica sul luogo, ma dal comportamento complessivamente tenuto nel contesto di una condotta collettiva, progressiva e coordinata.
Il Fatto
Il ricorrente è raggiunto da custodia cautelare in carcere per il reato di tentato omicidio, commesso in concorso con altri soggetti. Secondo la ricostruzione dei giudici della cautela, la persona offesa, dopo una prima aggressione, veniva nuovamente raggiunta e accerchiata da un gruppo; in tale frangente il ricorrente avrebbe bloccato la vittima dalle spalle e dal petto, impedendole la fuga, mentre un altro correo la colpiva con un’arma da taglio alla regione toracica posteriore.
Il Tribunale del riesame ha confermato il provvedimento del G.i.p., ritenendo sussistenti i gravi indizi e le esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. a) e c), cod. proc. pen., nonché adeguata la misura carceraria. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in ordine agli indizi di colpevolezza, alle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal consolidato principio secondo cui, in materia cautelare, il giudizio di legittimità non può tradursi in una rivalutazione del compendio indiziario. Richiamando le Sezioni Unite n. 11 del 22.03.2000 e le Sez. IV n. 26992 del 29.05.2013, ribadisce che il controllo resta circoscritto alla violazione di specifiche norme di legge e alla manifesta illogicità della motivazione.
Il primo motivo, incentrato sulla pretesa estraneità del ricorrente alla fase più grave dell’aggressione e sul travisamento delle videoriprese, è dichiarato inammissibile. La difesa contrappone una lettura alternativa delle immagini, sostenendo che l’intervento sarebbe stato volto a sottrarre la vittima ad ulteriori violenze. La Corte osserva che tale prospettazione non individua un dato decisivo, incontestabile e travisato nel senso tecnico richiesto, ma sollecita una nuova valutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità.
Quanto al profilo del concorso, i giudici della cautela hanno valorizzato non la mera presenza sul luogo, bensì il contributo causalmente e funzionalmente inserito nella seconda fase dell’aggressione, nel momento in cui la vittima tentava di sottrarsi. Le modalità dell’azione, l’impiego del coltello, la direzione dei colpi e la zona attinta hanno fondato il giudizio sull’animus necandi.
Il secondo motivo, relativo alle esigenze cautelari, è parimenti inammissibile. La motivazione sul pericolo di recidiva risulta ancorata alle concrete modalità dell’azione collettiva e alla particolare gravità del contributo, non a presunzioni soggettive. Quanto al pericolo di inquinamento probatorio, la Corte precisa che l’esigenza di cui all’art. 274, lett. a), cod. proc. pen. non è limitata alla preservazione di un singolo mezzo di prova già acquisito, ma può riguardare la genuinità dell’intero compendio probatorio ancora in formazione.
Infine, il terzo motivo è respinto perché il Tribunale ha correlato l’inidoneità degli arresti domiciliari, anche con dispositivo elettronico di controllo, alla natura delle esigenze ravvisate: tale strumento riduce il rischio di allontanamento, ma non impedisce comunicazioni o condotte di pressione sulle fonti dichiarative. Segue la condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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