Parcheggiatore abusivo recidivo: prova della definitività dell’accertamento (Cass. pen. Sez. VII n. 2884 del 23.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel reato di esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore o guardiamacchine, di cui all’art. 7, comma 15 bis, d.lgs. n. 285/1992, la condotta tipica consiste nell’esercitare l’attività senza autorizzazione da parte di chi sia già stato sanzionato in via amministrativa con provvedimento definitivo; non è elemento costitutivo la ricezione di una somma di denaro in cambio dell’attività svolta. Ai fini della prova della recidiva nel biennio non è necessaria un’attestazione documentale della definitività del precedente accertamento, essendo sufficiente un minimo di prova, quale l’allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell’invio per l’iscrizione a ruolo o la testimonianza dell’agente di polizia giudiziaria, unitamente alla mancata allegazione, da parte dell’imputato, di elementi contrari.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo confermava la sentenza con cui il Tribunale aveva condannato il ricorrente per il reato di cui all’art. 7, comma 15 bis, d.lgs. n. 285/1992, per aver esercitato senza autorizzazione l’attività di parcheggiatore, essendo già stato sanzionato in via amministrativa.
Avverso la pronuncia di secondo grado il condannato proponeva ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione nella valutazione delle prove sulla propria responsabilità e un vizio di violazione di legge in ordine all’assenza di prova della definitività della precedente contestazione amministrativa.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che i motivi erano manifestamente infondati perché privi di specificità e del tutto assertivi. Il ricorrente, in concreto, non si confrontava con la motivazione della Corte territoriale, che risultava logica, congrua e corretta in punto di diritto.
Quanto al primo motivo, i giudici di merito avevano chiarito che il reato punisce chi esercita, senza autorizzazione, l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine, a nulla rilevando la ricezione di una somma di denaro, che non è elemento costitutivo della fattispecie. È sufficiente che il soggetto già sanzionato in via amministrativa con provvedimento definitivo venga nuovamente colto nell’atto di esercitare l’attività non autorizzata. La condotta tipica risultava provata dalle deposizioni del teste di polizia giudiziaria.
Quanto al secondo motivo, la pronuncia impugnata dava atto della definitività della precedente contestazione, pienamente provata dal verbale acquisito. A fronte di tale produzione documentale, il ricorrente si limitava a una generica contestazione, senza neppure dedurre di aver tempestivamente proposto impugnazione o richiesta di oblazione.
La Corte ha quindi ribadito che, in ordine alla prova della recidiva nel biennio, non è necessario produrre un’attestazione documentale della definitività del precedente illecito. È sufficiente un minimo di prova, come l’allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell’invio per l’iscrizione a ruolo o la testimonianza dell’agente di polizia giudiziaria, unitamente alla mancata allegazione di elementi contrari. Sul punto la Sezione richiama i propri precedenti Sez. 7, n. 11916 del 14/03/2024, Udorovic e Sez. 7, n. 30502 del 10/07/2024, Truzzi.
Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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