Impugnazione inammissibile se i motivi sono depositati all’ufficio sbagliato (Cass. pen. Sez. I n. 40473 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di modalità di presentazione degli atti di impugnazione, ai sensi dell’art. 87-bis, comma 4, d.lgs. n. 150 del 2022, l’atto deve essere inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato. L’impugnazione trasmessa a un indirizzo PEC diverso è inammissibile, salvo i casi di riesame o di appello cautelare. La circostanza che l’atto pervenga tempestivamente al giudice competente a decidere non sana il vizio, quando la dichiarazione di impugnazione sia priva di motivi e le motivazioni siano depositate presso ufficio diverso da quello che ha emesso il provvedimento opposto, fuori termine. La eventuale questione di legittimità costituzionale dell’art. 87-bis, commi 7, lett. c) e 8, non incide sulla decisione, se nel caso concreto i motivi risultano comunque tardivi.
Il Fatto
Il Magistrato di sorveglianza di Firenze aveva disposto nei confronti del condannato l’espulsione dal territorio dello Stato a titolo di sanzione alternativa, ai sensi dell’art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998. Il detenuto proponeva personalmente opposizione avverso tale provvedimento, depositando la dichiarazione di impugnazione, priva di motivi, presso l’Ufficio matricola della casa circondariale ove era ristretto.
Successivamente il difensore depositava presso il Tribunale di sorveglianza di Firenze una memoria contenente i motivi a sostegno dell’opposizione. Il Tribunale di sorveglianza, con ordinanza, dichiarava inammissibile l’opposizione per mancato deposito dei motivi. Il condannato ricorre per cassazione, deducendo la violazione di norme processuali e la manifesta illogicità della motivazione, sul rilievo che la memoria con i motivi era stata ritualmente depositata.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro normativo sulle modalità di presentazione degli atti di impugnazione. Ai sensi dell’art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022, l’atto deve essere inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, salvi i casi di riesame o di appello cautelare, da depositarsi all’indirizzo PEC del tribunale indicato dall’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
La Corte richiama la previsione secondo cui l’atto inviato tramite PEC è inammissibile quando è trasmesso a un indirizzo non riferibile, secondo il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato.
Nel caso concreto, l’impugnazione doveva essere inviata al Magistrato di sorveglianza di Firenze, che aveva emesso il provvedimento, al quale era stato assegnato un determinato indirizzo PEC. La dichiarazione personale del detenuto era tempestivamente giunta all’Ufficio di sorveglianza, ma priva di motivi; la memoria difensiva con le motivazioni era stata invece indirizzata al Tribunale di sorveglianza, ufficio diverso da quello che aveva emesso il provvedimento opposto.
Di qui la conclusione che il Tribunale di sorveglianza ha correttamente dichiarato inammissibile l’impugnazione per mancanza dei motivi, depositati presso ufficio diverso rispetto a quello che aveva emesso il provvedimento opposto, in violazione dell’art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022.
La Corte segnala inoltre di avere sollevato, con una propria ordinanza n. 30071 del 2025, questione di legittimità costituzionale dell’art. 87-bis, commi 7, lett. c) e 8, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui sanziona l’inammissibilità dell’impugnazione trasmessa a indirizzo PEC diverso da quello prescritto, pur quando essa pervenga al giudice entro il termine perentorio. Tale questione, ancora sub iudice, non incide sulla decisione: anche valorizzando un’interpretazione più ampia, l’atto tempestivamente proposto era privo di motivi e le motivazioni depositate successivamente erano comunque tardive, perché pervenute fuori termine.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in euro 3.000,00, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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