Vizio parziale di mente e disturbo borderline sulla sola capacità di intendere (Cass. pen. Sez. I n. 31507 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imputabilità, anche i disturbi della personalità non inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali possono integrare il concetto di infermità rilevante ai sensi dell’art. 89 cod. pen., purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere e sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa. Il disturbo borderline di personalità, ove determini una falsata rappresentazione della realtà, può scemare grandemente la sola capacità di intendere, restando integra la capacità di volere, ove emergano capacità di programmazione e persistenza della volontà criminosa. La misura della riduzione di pena per la diminuente ex art. 89 cod. pen., inferiore a un terzo, costituisce espressione di discrezionalità del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione immune da vizi logici. Il riconoscimento del vizio parziale di mente non è incompatibile con le circostanze attenuanti generiche, purché le plurime diminuzioni si fondino su fatti e motivi diversi.
Il Fatto
La ricorrente è stata giudicata colpevole, in primo grado, del delitto di omicidio volontario aggravato commesso ai danni del figlio di due anni, con esclusione della premeditazione e riconoscimento della circostanza attenuante del vizio parziale di mente, ritenuta prevalente sulla residua aggravante del rapporto di filiazione. La Corte di assise di appello ha riformato la sentenza nella sola pena, riducendola.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi: il vizio di motivazione per il diniego di rinnovazione dell’istruttoria mediante nuova perizia; l’insufficienza probatoria sull’elemento soggettivo del reato; il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la riduzione ex art. 89 cod. pen. in misura inferiore a un terzo.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, la Corte richiama l’art. 603 cod. proc. pen., che subordina la rinnovazione del dibattimento alla condizione di una necessità assoluta, oggettiva e insuperabile con gli ordinari espedienti processuali. La perizia è mezzo di prova discrezionale, rimesso al giudice di merito; il relativo convincimento, se sorretto da adeguata motivazione, non è censurabile in sede di legittimità. Nel caso concreto i giudici di merito hanno congruamente motivato la superfluità di nuove verifiche su un tema già oggetto di quattro consulenze, escludendo l’incidenza della patologia sulla capacità di volere per l’assenza di stati psicotici, desunta dalla conservata capacità di organizzazione e dalla capacità di adeguare all’evoluzione dell’indagine la tesi difensiva.
Sul travisamento per omissione, la Corte osserva che l’art. 581, comma 1, lett. b) e d) cod. proc. pen. impone a pena di inammissibilità l’indicazione delle prove e delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno della doglianza. Il ricorso con cui si deduce il vizio di motivazione per travisamento della prova deve identificare l’atto processuale, il dato probatorio incompatibile con la ricostruzione, la prova della sua verità e le ragioni dell’incidenza decisiva. La difesa si è limitata a dedurre il vizio senza enucleare gli argomenti idonei a disarticolare le conclusioni del collegio: la censura è inammissibile perché irrimediabilmente generica.
Sul secondo motivo, la Corte ritiene che la Corte territoriale abbia illustrato in modo chiaro ed esaustivo gli elementi dai quali ha desunto l’atteggiamento doloso: la necessità di sporgere il bambino, la profondità del vano della finestra, la traiettoria della caduta, l’assenza di tracce sui ciclomotori parcheggiati. Le valutazioni delle dichiarazioni dell’imputata non sono contraddittorie: sono state ritenute attendibili laddove riscontrate oggettivamente e inattendibili laddove illogiche. La difesa si limita a reiterare gli argomenti proposti in appello.
Sul terzo motivo, quanto alle circostanze attenuanti generiche, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. il solo stato di incensuratezza non è più sufficiente a fondare il beneficio. La Corte condivide il principio secondo cui il riconoscimento del vizio parziale di mente non è incompatibile con le attenuanti generiche, avendo presupposti diversi, purché le plurime diminuzioni siano fondate su fatti e motivi diversi, non individuati nel caso concreto. Quanto alla misura della riduzione ex art. 89 cod. pen., essa costituisce tipica facoltà discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo per vizi logici. La Corte territoriale ha motivato la riduzione inferiore a un terzo in relazione alla misura della perdita della capacità di intendere e all’atteggiamento psicologico dell’imputata. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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