Occultamento di targa come soppressione di certificazione amministrativa (Cass. pen. Sez. III n. 15941 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di soppressione di certificazioni amministrative di cui all’art. 490 cod. pen., in relazione agli artt. 477 e 482 del medesimo codice, la condotta di distruzione, soppressione od occultamento delle targhe di un autoveicolo, poiché queste costituiscono certificazioni amministrative, trattandosi di documenti che attestano l’immatricolazione e l’iscrizione al pubblico registro automobilistico. La fattispecie è configurabile anche quando l’occultamento della targa non sia determinato da fattori occasionali, ipotesi quest’ultima riservata alla contravvenzione di cui all’art. 102 cod. strad. La valutazione delle prove testimoniali e degli elementi indiziari, ivi compresa la desumibilità della consegna del veicolo all’imputato, è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se sostenuta da motivazione logica e coerente.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, riformando parzialmente la sentenza del tribunale di Rieti, assolveva il ricorrente dal reato di cui all’art. 256 del d.lgs. n. 152/2006, rideterminava la pena per il reato di cui al capo c) — consistente nella soppressione di atto pubblico, per l’occultamento delle targhe di un’autovettura — e confermava nel resto la pronuncia di primo grado. Avverso tale decisione, il ricorrente proponeva ricorso per Cassazione, deducendo due motivi di impugnazione.
Con il primo motivo, lamentava la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo il travisamento di una prova decisiva: il teste, proprietario dell’auto, aveva escluso di aver consegnato il veicolo all’imputato, riferendo invece di averlo affidato ad altro soggetto di nome Claudio. Con il secondo motivo, deduceva il vizio di motivazione apparente per l’omessa descrizione della condotta e del nesso causale tra l’imputato e l’evento.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi, in quanto omogenei e afferenti alla corretta ricostruzione dei fatti. Ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale coerente: i giudici di merito avevano spiegato le ragioni della sussistenza di un’area recintata, adibita ad attività di carrozzeria e di autodemolizione, riconducibile all’imputato, evidenziando la sua costante presenza nell’area nonostante la formale intestazione ad altro soggetto.
Con riferimento alla specifica contestazione del capo c), la Corte ha valorizzato il verbale di dichiarazioni del teste, allegato al ricorso e quindi esaminabile in sede di legittimità, dal quale risultava che il proprietario, dopo aver consultato altro soggetto, aveva portato l’auto proprio dall’imputato. La dichiarazione di non conoscenza personale dello stesso non escludeva, logicamente, l’avvenuta consegna del mezzo per la rottamazione, come confermato dal rinvenimento, nell’area dell’imputato, della scocca del veicolo, identificata tramite il numero di telaio, e dalla mancata radiazione dal PRA con conseguente richiesta di pagamento di bolli arretrati.
La Corte ha quindi concluso che l’imputato, ricevuta l’auto per la demolizione, aveva provveduto alla sola demolizione senza effettuare le correlate pratiche amministrative. A fronte del mancato rinvenimento delle targhe e dell’assenza di chiarimenti, appariva logica la conclusione che le avesse occultate o distrutte.
In punto di diritto, la Corte ha ribadito che la condotta di distruzione, soppressione od occultamento delle targhe di un autoveicolo integra il reato di cui all’art. 490 cod. pen., in relazione agli artt. 477 e 482 dello stesso codice, poiché le targhe costituiscono certificazioni amministrative che attestano l’immatricolazione e l’iscrizione al pubblico registro automobilistico, richiamando a sostegno il precedente di Sez. 5, n. 11072 del 2014, che ha escluso l’applicabilità della contravvenzione di cui all’art. 102 cod. strad., riservata alle ipotesi di occultamento determinato da fattori occasionali.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.