Pene sostitutive e improcedibilità nel giudizio di rinvio di sola pena (Cass. pen. Sez. II n. 40681 del 17.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mancata presentazione di deduzioni specifiche a sostegno della richiesta di pene sostitutive e la sola sussistenza di precedenti condanne non costituiscono condizioni ostative alla loro concessione. Le condizioni ostative previste dall’art. 59 legge n. 689/1981, come riformato dal d.lgs. n. 150/2022, riguardano circostanze relative al reato per cui si procede e non ai precedenti penali, con la conseguenza che le sanzioni introdotte dall’art. 20-bis cod. pen. sono concedibili anche ai recidivi. Il giudice può escludere la sostituzione solo sulla base di un giudizio prognostico di pericolosità qualificata, ex art. 58 legge n. 689/1981. In caso di annullamento parziale limitato alla pena o ad altre statuizioni accessorie, il giudicato sull’affermazione di responsabilità impedisce il decorso del termine di improcedibilità nel giudizio di rinvio.

Il Fatto

La Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Salerno, rideterminava la pena inflitta a due imputati, riconoscendo la continuazione esterna per uno di essi, per varie ipotesi di truffa in danno di anziani. Avverso la pronuncia proponevano ricorso per cassazione entrambi i condannati.

Il primo ricorrente lamentava l’omessa applicazione della pena sostitutiva, avendo il giudice di appello escluso la relativa richiesta sul presupposto che non fosse stato proposto alcun motivo specifico. Il secondo ricorrente contestava la negazione delle attenuanti generiche e la determinazione del trattamento sanzionatorio, invocando il ruolo marginale rivestito.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del secondo condannato. I vizi denunciati non emergono dalla motivazione della sentenza di appello, che alle pagine 7-10 ha indicato le ragioni della mancata concessione delle attenuanti generiche, in ragione delle insidiose modalità di perpetrazione dei fatti in danno di soggetti anziani, e dell’adeguatezza della pena rideterminata, in considerazione della gravità dei fatti e della negativa personalità dell’imputato. All’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Fondato è invece il ricorso del primo condannato. Il giudice di appello aveva richiamato un precedente di questa Sezione, secondo cui l’atto di impugnazione deve contenere uno specifico motivo in punto di pene sostitutive (Sez. II n. 14168 del 25/03/2025, Rv 287820), ma tale decisione non si attaglia al caso in esame, ove in primo grado era stata inflitta una sanzione superiore agli anni quattro, con la conseguenza che il gravame non poteva dolersi della mancata irrogazione della pena sostitutiva, essendo la sanzione principale di entità tale da impedirne la concessione.

La Corte richiama il principio affermato da Sez. II n. 8794 del 14/02/2024, Pesce, Rv. 286006, secondo cui sul giudice della condanna grava il preciso obbligo di verificare la sussistenza delle condizioni per disporre la sostituzione delle pene detentive brevi, in funzione dell’obiettivo di decarcerizzazione del sistema penale. Quanto all’esercizio del potere discrezionale, rilevano gli artt. 53, 58 e 59 della legge n. 689/1981, come riformati dal d.lgs. n. 150/2022: l’art. 58 richiama i parametri dell’art. 133 cod. pen., mentre è l’art. 59 a dettare tassativamente le condizioni soggettive ostative, tutte riferite al reato per cui si procede.

Ne deriva che la mancata proposizione di deduzioni specifiche e la presenza di precedenti condanne non possono essere ritenute elementi ostativi alla concessione delle pene sostitutive. La condizione ostativa espressamente prevista è invece quella dell’art. 58, primo comma, che richiede un giudizio prognostico circa una pericolosità qualificata e un concreto pericolo di violazione delle prescrizioni, valutazione che può tenere conto dei precedenti ma non esaurirsi negli stessi.

La Corte afferma poi che l’annullamento limitato alle pene sostitutive impone la declaratoria di irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità. Trattandosi di fatti commessi ad agosto 2023, trova applicazione il regime dell’improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen., da combinare con i casi in cui in sede di legittimità sia definitivamente acclarata la responsabilità e il giudizio di rinvio abbia ad oggetto solo la pena o statuizioni accessorie. Il richiamo, contenuto nell’art. 344-bis, comma 8, cod. proc. pen., alla disciplina dell’annullamento parziale ex art. 624 cod. proc. pen. impedisce di ritenere che il termine di improcedibilità decorra in tutte le ipotesi di rinvio.

Il Collegio richiama il percorso delle Sezioni Unite in tema di giudicato progressivo e prescrizione nel giudizio di rinvio: Sez. U n. 373 del 23/11/1990, Agnese, Rv. 186164; Sez. U n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206170; Sez. U n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640; Sez. U n. 3423 del 29/10/2020, Gialluisi, Rv. 280261. Da tali principi consegue che il giudicato parziale sulla responsabilità esclude l’applicabilità di cause estintive nel giudizio di rinvio e che analoga soluzione vale per l’improcedibilità: l’intervenuto giudicato sull’affermazione di responsabilità rende necessaria l’applicazione della pronuncia di condanna. La sentenza è quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Salerno, limitatamente alle pene sostitutive, con dichiarazione di irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità.

Nota della Redazione

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