Guida senza patente: recidiva nel biennio e inammissibilità del ricorso (Cass. pen. Sez. 7 n. 615 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. n. 285/1992 la condotta di chi conduce un ciclomotore senza essere munito della patente di guida perché mai conseguita, quando ricorra la recidiva nel biennio. Per la configurabilità della recidiva, per i fatti commessi dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 8 del 2016, è sufficiente che risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata, senza che sia indispensabile produrre un’attestazione documentale della definitività dell’illecito: essa può essere desunta, in via alternativa, dall’allegazione del verbale di contestazione o dalla dimostrazione dell’invio per l’iscrizione a ruolo, salvo che il ricorrente deduca elementi contrari. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato con l’assenza di elementi positivi, potendo il giudice di merito fare riferimento a un solo elemento attinente alla personalità del colpevole. La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando il requisito della non abitualità del comportamento.

Il Fatto

Con sentenza del 23 maggio 2023, il Tribunale di Termini Imerese dichiarava il ricorrente colpevole del reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. n. 285/1992 per aver condotto un ciclomotore senza essere munito della corrispondente patente di guida, perché mai conseguita, con la recidiva nel biennio, condannandolo alla pena di un mese di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda.

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 23 aprile 2025, confermava la decisione di primo grado. Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva nel biennio, al trattamento sanzionatorio e all’omessa applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha valutato il primo motivo, relativo alla recidiva, come manifestamente infondato. Dall’esame degli atti emergeva che il verbale di accertamento della precedente violazione amministrativa era divenuto definitivo, come attestato dall’annotazione dei Carabinieri che riferivano l’assenza di pagamenti o ricorsi e l’avvenuto invio alla Prefettura per l’iscrizione a ruolo. La Corte ha richiamato il principio consolidato per cui, per i fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 8 del 2016, la recidiva di cui all’art. 116, comma 15, Cod. Strada risulta integrata quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata. Non è indispensabile produrre un’attestazione documentale della definitività del pregresso illecito, essendo sufficiente, in via alternativa, l’allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell’invio per l’iscrizione a ruolo o la testimonianza del personale di polizia giudiziaria. Tale prova deve essere accompagnata dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, di elementi contrari, come la presentazione di un ricorso o una richiesta di oblazione non respinta.

Il secondo motivo, concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è stato ritenuto parimenti infondato. La Corte territoriale aveva congruamente motivato il diniego, evidenziando la gravità del fatto e la personalità dell’imputato, gravato da precedenti penali e già sanzionato per analoga condotta. Tale motivazione è legittima, potendo il giudice di merito limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio.

Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha osservato che non è necessaria una specifica motivazione quando la pena sia irrogata in misura inferiore alla media edittale, calcolata dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale e aggiungendo il risultato al minimo. Nel caso di specie, la pena base era stata calcolata in misura inferiore a tale media, escludendo ogni carenza motivazionale.

Il terzo motivo, relativo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., è stato dichiarato inammissibile. La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando il prescritto requisito della non abitualità del comportamento: la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell’art. 116, comma 15, Cod. Strada, solo in caso di recidiva nel biennio, configurando una struttura a condotte reiterate incompatibile con l’istituto.

Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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