Metodo mafioso e estorsione aggravata anche in contesti di violenza giovanile (Cass. pen. Sez. II n. 40680 del 17.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’aggravante dell’utilizzazione del metodo mafioso di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. è configurabile anche in contesti di violenza giovanile, quando la reiterata attività di intimidazione, per le concrete modalità esecutive e la prospettazione della provenienza da un sodalizio criminale organizzato, sia idonea a creare nella vittima una condizione di assoggettamento. Non occorre dimostrare l’appartenenza dell’agente a un’associazione mafiosa né l’esistenza di un’associazione, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano la veste tipica dell’agire mafioso. Nei casi di intimidazioni ai danni di titolari o dipendenti di pubblici esercizi occorre distinguere l’ipotesi in cui le condotte siano finalizzate al solo profitto immediato dell’ingresso e delle consumazioni gratuite da quella in cui, per reiterazione e pluralità di destinatari, manifestino la volontà di sottomettere l’intera gestione dell’esercizio, così integrandosi la circostanza aggravante.

Il Fatto

La Corte di appello di Catania, sezione per i minorenni, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale per i minorenni, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., riduceva la pena inflitta a un imputato per i reati di estorsione aggravata in concorso e lesioni personali aggravate.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’aggravante del metodo mafioso. L’imputato proponeva a sua volta ricorso, censurando l’affermazione di responsabilità e il trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il ricorso dell’imputato. I motivi propongono una lettura frazionata degli elementi di prova già valutati dal giudice di merito e sono meramente reiterativi di doglianze devolute alla Corte di appello. Il controllo di legittimità non sindaca direttamente la valutazione dei fatti, ma verifica che essa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e risulti esauriente e plausibile.

Quanto alla qualificazione giuridica, la Corte ribadisce che integra il delitto di estorsione e non quello di violenza privata la condotta di chi, con violenza o minaccia, costringa il gestore di un esercizio a fornirgli consumazioni senza pagare il corrispettivo, procurandosi un ingiusto profitto, anche esiguo. Il principio va ribadito a maggior ragione quando la reiterazione delle condotte manifesti un sistematico piano di profitti illeciti.

È invece fondato il ricorso del Procuratore generale. La Corte rileva che la sentenza di appello, pur avendo ricostruito ripetute aggressioni con uso di armi, ha poi escluso l’aggravante in modo contraddittorio rispetto alle stesse emergenze valorizzate. Ai fini della configurabilità dell’aggravante non occorre dimostrare l’esistenza di un’associazione, essendo necessario solo che la violenza o la minaccia assumano la veste tipica dell’agire mafioso, particolarmente penetrante ed efficace perché prospettata come proveniente da un sodalizio dedito a molteplici delitti.

La Corte applica il principio ai casi di violenza giovanile: gruppi composti anche da minorenni che esercitino in forma reiterata attività di intimidazione ai danni di gestori e dipendenti di pubblici esercizi possono manifestare la volontà di acquisire una gestione di fatto del locale, reclamandone pubblicamente l’appartenenza al gruppo e la sottomissione. Occorre pertanto distinguere le intimidazioni finalizzate al solo profitto immediato da quelle che, per reiterazione e pluralità di destinatari, manifestino l’intenzione di sottomettere l’intera gestione, integrando così l’aggravante.

Si impone l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente all’aggravante, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello per nuovo giudizio sul punto e rideterminazione della pena in ipotesi di ritenuta sussistenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *