Inammissibile il ricorso cautelare fondato su questioni già coperte da preclusione (Cass. pen. Sez. II n. 40691 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame è inammissibile per difetto di specificità quando si limiti a reiterare i motivi di appello cautelare già puntualmente disattesi, senza confrontarsi con le autonome rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata. Opera la preclusione da giudicato cautelare, che può essere superata solo mediante allegazione di elementi nuovi, idonei ad alterare il quadro fattuale già definito. L’omessa impugnazione del provvedimento genetico non impedisce la proposizione dell’istanza di revoca, ma il giudice dell’appello cautelare non è tenuto a rinnovare la valutazione di questioni esplicitamente o implicitamente già decise. È inammissibile per difetto di interesse il motivo che censuri le modalità esecutive di una misura ormai sostituita da altra meno afflittiva, ottenuta dallo stesso ricorrente.
Il Fatto
All’imputato era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere per associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio e all’autoriciclaggio, oltre che per nove episodi di riciclaggio. Dopo alterne vicende processuali, il Tribunale del riesame aveva dapprima sostituito la custodia con gli arresti domiciliari. Nell’imminenza della scadenza dei termini di fase, il Tribunale, su istanza del pubblico ministero, aveva applicato, in luogo degli arresti domiciliari, la misura dell’obbligo di dimora con prescrizioni accessorie.
La difesa aveva chiesto la revoca o, in subordine, lo spostamento del luogo di esecuzione nella residenza estera dell’imputato. Rigettata l’istanza, il difensore proponeva appello cautelare e il Tribunale del riesame, in parziale accoglimento, sostituiva l’obbligo di dimora con il divieto di espatrio e l’obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria. Avverso tale ordinanza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando tre motivi e successivamente depositando motivi nuovi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso integralmente inammissibile. Il primo motivo è respinto per difetto di specificità e manifesta infondatezza. Il ricorrente sosteneva che il Tribunale del riesame avesse ritenuto non censurabile il provvedimento applicativo del 14.05.2025 perché non impugnato, omettendo di motivare sulle relative doglianze. La Corte rileva che, a prescindere dalla correttezza di tale argomento, il riesame ha puntualmente vagliato le ragioni difensive fondate sulla cessazione delle esigenze cautelari e sull’eccessiva afflittività della misura.
Quanto alla dedotta abnormità del provvedimento, la Corte richiama la nozione elaborata dalle Sezioni Unite n. 26 del 1999 (Magnani): è abnorme il provvedimento avulso dal sistema processuale, per singolarità del contenuto o per l’esplìcarsi del potere al di fuori dei casi consentiti. Nel caso di specie, il pubblico ministero ha esercitato una facoltà espressamente riconosciuta dall’art. 299, comma 3, cod. proc. pen., che consente la sostituzione in melius anche d’ufficio quando il giudice procede al giudizio. La norma non prevede alcun termine per il suo esercizio, esigendo solo che la misura sia vigente ed efficace.
La Corte esclude altresì che possa qualificarsi illegittimo il provvedimento: nel processo penale vige il principio di tassatività delle cause di nullità di cui all’art. 177 cod. proc. pen., né sono trasponibili istituti del diritto amministrativo quali l’eccesso o lo sviamento di potere. L’istanza era dunque manifestamente infondata, con la conseguenza che il difensore non può dolersi dell’omessa motivazione su un motivo inammissibile ab origine, secondo il principio già affermato da Sez. III n. 46588 del 2019 e Sez. V n. 44201 del 2022.
Il secondo motivo, relativo alla dedotta cessazione delle esigenze cautelari, è inammissibile per difetto di specificità, in applicazione del principio di Sez. Un. n. 8825 del 2017 (Galtelli). Il Tribunale del riesame aveva replicato che sull’esistenza delle esigenze cautelari si era formato il giudicato cautelare e che la difesa non aveva allegato alcun elemento nuovo. Richiamando Sez. II n. 49188 del 2015 e Sez. Un. n. 14535 del 2007 (Librato), la Corte ribadisce l’efficacia preclusiva endoprocessuale delle ordinanze cautelari esaurite le impugnazioni: la preclusione opera allo stato degli atti e può essere superata solo da elementi nuovi che alterino il quadro definito.
Il terzo motivo è inammissibile per difetto di interesse, avendo ad oggetto le modalità esecutive dell’obbligo di dimora, misura ormai sostituita con il divieto di espatrio e l’obbligo di presentazione, complessivamente meno afflittive. I motivi nuovi sono tutti inammissibili ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., che estende l’inammissibilità dell’impugnazione principale ai motivi aggiunti. Alla declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa.
Nota della Redazione
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