Ricorso inammissibile contro diniego attenuante lieve entità spaccio (Cass. pen. Sez. 7 n. 11433 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, avverso la sentenza che esclude la lieve entità del fatto di cui all’art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309/1990, ripropone censure già vagliate e disattese dai giudici di merito, senza dedurre specifiche criticità argomentative, risolvendosi in un mero dissenso sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali. Il riconoscimento dell’ipotesi attenuata è possibile solo in presenza di una minima offensività penale della condotta, desumibile dal dato qualitativo e quantitativo e dagli altri parametri normativi; ove uno degli indici risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione è priva di incidenza sul giudizio.
Il Fatto
L’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma che, confermando la condanna per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, aveva respinto la richiesta di riqualificazione del fatto nell’ipotesi della lieve entità di cui al comma quinto.
Con un unico motivo, la difesa deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione, sostenendo che i giudici di appello avessero riproposto gli argomenti del primo giudice senza analizzare le doglianze difensive. Ad avviso del ricorrente, gli elementi esaminati sarebbero stati tutti compatibili con l’ipotesi del piccolo spaccio, essendosi le sentenze di merito basate esclusivamente su un’interpretazione arbitraria del mero dato ponderale, senza considerare la giurisprudenza che individua nel ridimensionamento e nella rudimentalità della condotta il criterio differenziale tipico.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile, perché riproduceva profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito, non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata. Il motivo è stato altresì considerato manifestamente infondato, deducendo un asserito vizio motivazionale non emergente dal provvedimento.
La Corte d’appello aveva ritenuto incontestata la sussistenza del fatto e le modalità dell’azione, evidenziando la tipologia dello stupefacente, composto da cocaina e crack, il numero delle dosi ricavabili, pari a 926 dosi singole complessive, e il comportamento tenuto dall’imputato alla vista degli operanti, avendo tentato di disfarsi della busta contenente la droga e di darsi alla fuga. Tali elementi non consentivano la qualificazione del fatto nell’ipotesi lieve invocata.
La Corte ha ribadito che il controllo di legittimità non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, richiamando, tra le altre, Sez. 5, n. 3416 del 26/10/2022 e Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010.
L’approdo valutativo dei giudici di merito è stato ritenuto conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la lieve entità può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione. Ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio, come affermato dalle Sezioni Unite n. 35737 del 24/06/2010.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione.
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Nota della Redazione
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