Confisca del denaro nello spaccio: solo il provento della cessione è confiscabile (Cass. pen. Sez. III n. 25390 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, può costituire oggetto di confisca ex art. 240 cod. pen. esclusivamente la somma di denaro che si accerti essere stata ricavata dalla cessione della sostanza stupefacente contestata e che ne costituisca il profitto. Il giudice del rinvio, vincolato dal giudicato di annullamento, non può estendere l’ablazione all’intero denaro sequestrato ove difetti il nesso di pertinenzialità con il singolo fatto-reato. L’annullamento senza rinvio è disposto ai sensi dell’art. 620 cod. proc. pen. quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto.
Il Fatto
Con sentenza del 17 dicembre 2024 il Tribunale di Milano aveva applicato al ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.400,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ordinando la confisca dell’intera somma di denaro sequestrata, pari a euro 1.030,00. Il capo di imputazione contestava una sola condotta di cessione di cocaina, del peso di gr. 2,59, in cambio di euro 130,00.
La Corte di cassazione, con sentenza del 12 marzo 2025, aveva annullato la decisione limitatamente alla confisca del denaro, rilevando che l’ablazione di un importo largamente eccedente il prezzo della dose ceduta era priva di motivazione. Il Tribunale di Milano, in sede di rinvio, ha però nuovamente disposto la confisca dell’intera somma. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 627, comma 2, cod. proc. pen., lamentando che il giudice del rinvio non si sia uniformato alla sentenza di annullamento, disponendo la confisca di tutto il denaro in applicazione dell’art. 240, comma 1, cod. pen. in assenza di nesso con il fatto contestato. La Corte ritiene il motivo fondato.
Il Collegio richiama il principio costantemente affermato secondo cui, in caso di condanna o di patteggiamento per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, oggetto di confisca può essere solo la somma accertata come ricavata dalla cessione dello stupefacente e dunque costituente profitto del reato. Nel caso concreto il profitto è dato dalla sola somma di euro 130,00, provento della vendita indicata nell’imputazione.
Il Tribunale aveva correttamente enunciato il principio e la necessità del nesso pertinenziale con l’illecito, ma poi ha ordinato la confisca dell’intera somma di euro 1.030,00. Per la parte eccedente, pari a euro 900,00, difettava evidentemente il collegamento con il fatto-reato contestato. La presunta attività continuativa di spaccio, richiamata nella sentenza impugnata, è estranea alla regiudicanda.
La Corte dispone pertanto l’annullamento senza rinvio ai sensi dell’art. 620 cod. proc. pen., non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto e non essendo possibile una rivalutazione della somma residua, che va restituita all’avente diritto. Viene inoltre ordinata, ex art. 626 cod. proc. pen., la comunicazione del dispositivo al Procuratore generale per la cessazione della misura di sicurezza.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 240 c.p. – Confisca
- Art. 444 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta
- Art. 620 c.p.p. – Annullamento senza rinvio
- Art. 626 c.p.p. – Effetti della sentenza sui provvedimenti di natura personale o reale
- Art. 627 c.p.p. – Giudizio di rinvio dopo annullamento