Dichiarazioni predibattimentali ex art. 512 utilizzabili se riscontrate da adeguate garanzie procedurali (Cass. pen. Sez. II n. 40693 del 17.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le dichiarazioni rese al di fuori del contraddittorio in sede di indagini preliminari da soggetto divenuto successivamente irreperibile e acquisite ex art. 512 cod. proc. pen. possono costituire la base esclusiva e determinante dell’accertamento di responsabilità, conformemente al diritto consolidato della Corte EDU, purché l’assenza di contraddittorio sia bilanciata da adeguate garanzie procedurali e da elementi di riscontro esterni che ne corroborino il contenuto. È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso avverso la sentenza di secondo grado che non abbia esaminato un motivo di appello inammissibile ab origine, perché l’eventuale accoglimento non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di rinvio. In tema di continuazione con reati già giudicati, l’imputato ha l’onere di produrre la copia della sentenza e di dimostrarne l’intervenuta irrevocabilità, non essendo applicabile in via analogica l’art. 186 disp. att. cod. proc. pen., dettato per la sola fase esecutiva.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 20/06/2025, conferma la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma in composizione collegiale per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, rapina aggravata e porto di arma, unificati dal vincolo della continuazione con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva.

Il ricorrente deduce tre motivi: l’omessa pronuncia sulla richiesta di continuazione con fatti già giudicati, avanzata con motivi aggiunti; l’utilizzo, ai fini della decisione, delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa e di un testimone, acquisite ex art. 512 cod. proc. pen., nonché di quanto riferito dall’agente operante su dichiarazioni dell’imputato e della persona offesa; l’omessa motivazione sulla credibilità della persona offesa in ordine al riconoscimento del telefono cellulare.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, la difesa aveva depositato motivi nuovi in appello per chiedere il riconoscimento della continuazione con altra rapina già giudicata, ma la Corte di appello non aveva esaminato l’istanza. Il motivo è comunque inammissibile: l’istanza era inammissibile ab origine, poiché la difesa non ha provato l’intervenuta irrevocabilità della sentenza allegata né che essa fosse divenuta definitiva dopo la scadenza del termine per appellare.

La Corte richiama il principio secondo cui, in tema di impugnazioni, è inammissibile per carenza d’interesse il ricorso avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine, perché l’eventuale accoglimento non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di rinvio. Richiama inoltre l’orientamento per cui l’imputato che chiede il riconoscimento della continuazione con reati già giudicati ha l’onere di produrre la copia delle sentenze, non essendo applicabile in via analogica l’art. 186 disp. att. cod. proc. pen..

Il secondo motivo è aspecifico ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen., perché non si confronta con la motivazione impugnata. La Corte ribadisce che le dichiarazioni predibattimentali acquisite ex art. 512 cod. proc. pen. possono costituire la base esclusiva e determinante della responsabilità, purché rese in presenza di adeguate garanzie procedurali, individuabili nell’accurato vaglio di credibilità e nella compatibilità con i dati di contesto. I giudici di appello hanno correttamente applicato tali principi, avendo riscontrato le dichiarazioni della persona offesa nel rinvenimento del telefono nell’autovettura di servizio e nella condotta dell’imputato.

Quanto alle dichiarazioni dell’agente operante non utilizzabili ex art. 195, comma 4, cod. proc. pen., la Corte osserva che esse erano oggettivamente secondarie e non rilevanti né decisive ai fini dell’accertamento. Il terzo motivo è infine non consentito, in quanto richiede una non consentita rivalutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, sindacabile in cassazione solo per congruità e logicità della motivazione. Ne consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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