Detenzione abusiva di arma modificata e prevedibilità della riqualificazione (Cass. pen. Sez. I n. 40700 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La riqualificazione giuridica del fatto in termini più favorevoli all’imputato non determina alcuna lesione del diritto di difesa quando il mutamento sia concretamente prevedibile e il contraddittorio si sia potuto svolgere sull’oggetto dell’imputazione, contestato ab initio. La detenzione di un’arma ad aria compressa di libera vendita, in assenza di denuncia quale arma comune da sparo, integra il reato di detenzione abusiva di arma comune da sparo quando le verifiche peritali accertino l’alterazione strutturale che ne abbia incrementato la potenza. Il titolo abilitativo al porto d’armi per uso caccia non esonera dall’obbligo di denuncia, né scrimina la condotta. La consapevolezza dell’alterazione può essere desunta per via indiziaria ai sensi dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale condannava l’imputato per detenzione illegale di arma comune da sparo, qualificazione che sostituiva l’originaria imputazione di detenzione di arma clandestina. Il fatto consisteva nel possesso di una carabina ad aria compressa di libera vendita, custodita nell’abitazione dell’imputato e sottoposta a verifiche peritali che accertavano la sostituzione della molla originaria con altra potenziata, sì da conferirle le caratteristiche di arma comune da sparo. La Corte d’appello confermava la decisione, respingendo le censure sulla modifica della qualificazione giuridica e sul coefficiente psicologico.
Il ricorrente deduceva quattro motivi: erronea applicazione dell’art. 521 cod. proc. pen. per la diversa qualificazione; erronea applicazione di legge sull’elemento oggettivo, invocando la titolarità del porto d’armi per uso caccia; plurimi vizi di motivazione sull’elemento psicologico.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, peraltro reiterativi di doglianze già esaminate senza vizi logici o giuridici in sede di merito.
Sul primo motivo, i giudici di legittimità ribadiscono che la diversa e più favorevole qualificazione è conseguita allo sviluppo delle conoscenze acquisite in contraddittorio sulle caratteristiche dell’oggetto, il cui possesso era stato contestato fin dall’origine. Ne deriva l’assenza di pregiudizio per la difesa, stante la concreta prevedibilità del mutamento. Richiamano sul punto Sez. U, n. 31617 del 26 giugno 2015, Lucci, escludendo le violazioni di legge e convenzionali ipotizzate.
Sul secondo motivo, la Corte rileva che proprio l’esistenza dell’abilitazione al porto del fucile per uso caccia ha consentito all’imputato di andare esente da conseguenze penali per l’altra arma regolarmente denunciata. Quanto alla carabina, è pacifico che non sia stata mai denunziata quale arma comune da sparo, poiché la sua caratteristica originaria era di arma ad aria compressa di libera vendita: ciò determina la pacifica applicazione delle disposizioni incriminatrici, secondo il richiamo a Sez. I, n. 18150 del 4 aprile 2014, Pasini.
Sul terzo e quarto motivo, la Corte osserva che la difesa introduce una non consentita domanda di rivalutazione di aspetti in fatto, congruamente apprezzati in merito. Sono stati valutati plurimi indicatori logici sulla consapevolezza dell’alterazione, rispondenti ai canoni della prova indiziaria di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. In particolare, il possesso di munizionamento per la carabina modificata, unito alla distanza cronologica dal decesso del genitore, avvalora in modo univoco l’utilizzo dello strumento per uso caccia. Il divieto di legge evocato nel ricorso non costituisce ostacolo logico, poiché l’arma aveva raggiunto, come dimostrato in perizia, una potenza del tutto sufficiente.
Alla dichiarazione di inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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