Inammissibile il ricorso della parte civile contro l’assoluzione per vizio di mente (Cass. pen. Sez. II n. 40696 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità la parte civile non può dedurre il travisamento del fatto, essendo precluso al giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito; è ammesso il solo travisamento della prova, quando il giudice di merito abbia fondato il convincimento su una prova inesistente o su un risultato incontestabilmente diverso da quello reale. La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ex art. 603, comma 1, cod. proc. pen. è subordinata alla verifica dell’incompletezza dell’indagine e alla constatazione di non poter decidere allo stato degli atti, accertamento rimesso al giudice di merito e incensurabile in cassazione se correttamente motivato. La sentenza d’appello che, in riforma integrale, assolva l’imputato per insussistenza del fatto comporta la caducazione automatica delle statuizioni civili di primo grado, anche in mancanza di espressa statuizione sul punto.
Il Fatto
La Corte di appello di Messina, in riforma della sentenza di primo grado, assolveva gli imputati dal reato di cui agli artt. 110 e 615-ter cod. pen. perché il fatto non sussiste e dal reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. e 640 cod. pen. perché il fatto non costituisce reato. La decisione si fondava sull’accertata incapacità di intendere e di volere al momento del fatto, desunta da consulenze tecniche di parte acquisite nel rito abbreviato condizionato.
Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore della parte civile, lamentando l’invalidità e l’inidoneità delle consulenze, l’omessa disposizione di una perizia psichiatrica d’ufficio pur richiesta dal Procuratore generale, l’erronea equiparazione dello stato di suggestionabilità al vizio totale di mente ex art. 88 cod. pen. e l’omessa pronuncia sulle statuizioni civili.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Quanto ai primi tre motivi, ribadisce che in sede di legittimità non è consentito dedurre il travisamento del fatto: è precluso al giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei gradi di merito, restando ammesso il solo travisamento della prova, quando il convincimento si fondi su una prova inesistente o su un risultato incontestabilmente diverso da quello reale. Non si tratta di reinterpretare gli elementi valutati dal giudice di merito, ma di verificare se essi sussistano.
Nel caso concreto la ricorrente aveva dedotto il travisamento di un fatto, perché le censure investivano non un oggetto definito e non opinabile, ma l’interpretazione del contenuto delle perizie di parte in base alle quali la Corte territoriale era giunta ad assolvere per mancanza di dolo.
Quanto alla mancata perizia d’ufficio, la Corte ricorda che nel giudizio di appello la rinnovazione istruttoria ex art. 603, comma 1, cod. proc. pen. è subordinata alla verifica dell’incompletezza dell’indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti. Tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata, come avvenuto nel caso esaminato. La Corte richiama sul punto Sez. 6 n. 48093 del 10.10.2018 e Sez. 4 n. 4981 del 05.12.2003. Inoltre, a fronte di un’ammissione al rito abbreviato condizionato all’acquisizione di perizie di parte, la perizia d’ufficio non era stata tempestivamente richiesta dalla parte civile, che in ricorso contrapponeva valutazioni di merito a quelle della Corte distrettuale.
Sulla mancata pronuncia delle statuizioni civili in appello, i giudici di legittimità ribadiscono che la sentenza d’appello che, in riforma integrale, assolva l’imputato per insussistenza del fatto comporta la caducazione automatica delle statuizioni civili di primo grado, anche in mancanza di espressa statuizione sul punto, richiamando Sez. 3 n. 23425 del 29.04.2022. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente è condannata alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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