Custodia cautelare e arresti domiciliari: motivazione assorbente sull’inidoneità (Cass. pen. Sez. II n. 33533 del 14.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio del tribunale del riesame sull’inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo di reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull’inopportunità dell’impiego degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall’art. 275-bis cod. proc. pen. Deve ritenersi assolto l’onere motivazionale sulla assoluta proporzionalità della misura carceraria quando si esclude in radice l’idoneità del regime cautelare fiduciario, ordinariamente caratterizzato dal controllo elettronico. In tema di esigenze cautelari, il giudice non è tenuto a considerare ogni singolo elemento addotto dalla difesa, purché la motivazione sia priva di aporie e illogicità manifeste. Inammissibile il ricorso che proponga una lettura alternativa degli elementi già valutati dal collegio cautelare.

Il Fatto

Il ricorrente, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 572, 629 e 582 cod. pen., proponeva al giudice istanza di revoca o di sostituzione con gli arresti domiciliari. L’istanza veniva respinta dal competente collegio. Il Tribunale del riesame, adito, rigettava il gravame.

Il difensore ricorreva quindi per cassazione lamentando, da un lato, la manifesta illogicità della motivazione, avendo il Tribunale valorizzato in modo selettivo la relazione sanitaria attestante un quadro di fragilità psichica e trascurato la buona condotta carceraria; dall’altro, la violazione di legge in relazione agli artt. 275, comma 3-bis, 292, 310 cod. proc. pen. e all’art. 89 d.P.R. n. 309/1990, per non avere il collegio valutato l’idoneità di misure meno afflittive e la diagnosi relativa allo stato di tossicodipendenza.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla verifica della tenuta logica del provvedimento cautelare. I giudici del riesame, rileva la sentenza, hanno congruamente argomentato l’inadeguatezza della misura gradata rispetto ai pericula libertatis, richiamando non solo le modalità commissive dei delitti contestati, ma più in generale la personalità violenta e sopraffattrice dell’imputato.

Da tale premessa il collegio ha tratto la conclusione che il pericolo di reiterazione non poteva essere circoscritto all’ambito endofamiliare, ma doveva essere riferito alla collettività. Ne è conseguita la valutazione della custodia carceraria come unica misura idonea a contenerlo. La buona condotta in carcere, valorizzata dalla difesa, è stata ritenuta elemento non significativo, proprio in ragione del regime di controllo cui sono sottoposti i detenuti.

Su questo punto la Corte richiama un proprio consolidato orientamento: Sez. II n. 43402 del 25.09.2019, Rv. 277762-01. Da tale precedente si ricava che il giudizio di inadeguatezza degli arresti domiciliari, per la sua natura assorbente e pregiudiziale, contiene in sé la pronuncia implicita sull’inopportunità degli strumenti elettronici di controllo a distanza. Non sussiste, pertanto, alcun vuoto motivazionale da colmare sul punto.

Quanto alla relazione sanitaria, la Corte ne conferma la corretta lettura: la condizione di fragilità psichica attestata non integra una patologia incompatibile con il regime carcerario ed è suscettibile di cure in ambito intramurario. Analogamente congrua è la motivazione sul diniego di applicazione dell’art. 89 d.P.R. n. 309/1990, non risultando attestato lo stato di tossicodipendenza né individuata una struttura residenziale, come la norma prescrive.

Il ricorso, quindi, si risolve nella proposta di una lettura alternativa delle emergenze già valutate, non deducibile in sede di legittimità a fronte di una motivazione priva di illogicità manifeste. Da ciò l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, con i conseguenti adempimenti di cancelleria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *