Affidamento terapeutico negato al tossicodipendente attualmente pericoloso (Cass. pen. Sez. VII n. 30753 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’affidamento in prova in casi particolari per fini terapeutici, dovendo assicurare la prevenzione dei reati, non può essere concesso al condannato tossicodipendente ritenuto attualmente pericoloso. Il programma terapeutico postula la collaborazione del soggetto interessato, che è negata in radice dalla sua stessa condizione di persona pericolosa. Il giudice di merito, nel valutare l’istanza, deve esaminare tutte le fonti di conoscenza, incluse le pendenze processuali e le informazioni di polizia. La valutazione di pericolosità sociale attuale e la prognosi sfavorevole di riuscita della misura sono sindacabili in cassazione solo se manifestamente illogiche o viziate da errori giuridici.
Il Fatto
Il condannato proponeva istanza al Tribunale di sorveglianza di Roma per ottenere l’affidamento in prova in casi particolari, ai sensi dell’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990. Il Tribunale respingeva l’istanza, nonostante la predisposizione di un programma terapeutico residenziale e gli elementi positivi emersi dall’istruttoria.
Avverso tale provvedimento il condannato ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai presupposti dell’affidamento terapeutico, alla valutazione del percorso trattamentale intramurario ed alla valutazione della pericolosità sociale.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Il Tribunale di sorveglianza aveva compiutamente analizzato gli elementi positivi desumibili dalla relazione di sintesi del 9 febbraio 2026 e il programma terapeutico residenziale proposto, ritenendoli però recessivi rispetto all’attualità della pericolosità sociale.
Il giudice di merito aveva valorizzato i numerosi precedenti penali e carichi pendenti, in prevalenza per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, commessi fino al dicembre 2024, quando il condannato si trovava agli arresti domiciliari. Aveva inoltre considerato i reati in danno della convivente, tra cui maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, la recente evasione e le negative informazioni di polizia.
La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia fatto corretta applicazione del principio per cui l’affidamento terapeutico non può essere concesso al condannato tossicodipendente ritenuto attualmente pericoloso, richiamando Sez. 1, n. 48041 del 09/10/2018, Massimino, Rv. 274665 – 01. Il programma terapeutico, infatti, postula la collaborazione del soggetto, negata in radice dalla sua condizione di persona pericolosa.
La Corte ha altresì osservato che la valutazione prognostica sfavorevole, basata sull’osservazione scientifica della personalità, sulle persistenti fragilità non risolte e sulla carenza di un serio processo di revisione critica, non è manifestamente illogica né viziata giuridicamente. Il ricorso, pertanto, non individuava specifici aspetti censurabili, ma proponeva una non consentita rivalutazione del merito. Seguiva la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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