Custodia in carcere come extrema ratio: obbligo di motivazione rafforzata sul riesame (Cass. pen. Sez. VI n. 35307 del 05.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari, la custodia cautelare in carcere costituisce l’extrema ratio e può essere applicata solo quando, in relazione alle specifiche esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, cod. proc. pen., ogni altra misura risulti inadeguata. Sul giudice che applica o conferma la misura detentiva, anche in sede di impugnazione, incombe il dovere di esplicitare specificamente le ragioni dell’inadeguatezza delle misure coercitive e interdittive, pur se applicate congiuntamente, secondo la previsione dell’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. In caso di ribaltamento, da parte del Tribunale del riesame in funzione di giudice dell’appello de libertate, di un provvedimento cautelare non è richiesta una motivazione rafforzata, ma è necessario un confronto critico con il contenuto della decisione riformata, alla luce dei principi di adeguatezza e proporzionalità e della minor compressione possibile della libertà personale.
Il Fatto
Il ricorrente era stato sottoposto dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Genova alla misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990. Lo stesso Giudice aveva poi sostituito la misura con quella degli arresti domiciliari, ritenendo non più adeguata e proporzionale la detenzione inframuraria.
Su ricorso del Procuratore della Repubblica, il Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell’appello de libertate ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., aveva ripristinato la custodia carceraria, valorizzando la capacità delinquenziale dell’indagato, l’inidoneità del luogo destinato agli arresti domiciliari e il rischio di reiterazione legato al debito verso i fornitori. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla questione dello standard motivazionale richiesto al Tribunale del riesame che ribalti un provvedimento cautelare. In caso di riforma, non è imposta una motivazione rafforzata, in ragione del diverso “standard cognitivo” che governa il procedimento incidentale, ma è necessario un confronto critico con il contenuto della pronuncia riformata. Il collegio richiama sul punto Sez. 3 n. 31022 del 22/03/2023 e Sez. 5 n. 10995 del 12/12/2019, dep. 2020.
Ricordato che la custodia cautelare in carcere costituisce la misura più grave, applicabile solo quando le altre si rivelino inadeguate rispetto alle esigenze di prevenzione della reiterazione, la Corte sottolinea che la legge 16 aprile 2015, n. 47 ha rafforzato l’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., imponendo al giudice di esplicitare specificamente le ragioni dell’inadeguatezza delle altre misure “anche se applicate congiuntamente” (Sez. 3 n. 842 del 17/12/2015, dep. 2016).
L’adeguatezza va poi valutata alla luce del principio di proporzionalità, che impone l’esame in concreto della tipologia di recidiva da contenere e una costante verifica della perdurante idoneità della misura, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale (Sez. U n. 16085 del 31/03/2011).
Applicando tali principi, il Tribunale della libertà ha valorizzato la gravità del fatto e l’indon
Nota della Redazione
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