Inammissibile il ricorso per saltum che deduca soli vizi di motivazione (Cass. pen. Sez. II n. 40738 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per saltum avverso l’ordinanza cautelare genetica, previsto dall’art. 311, comma 2, cod. proc. pen., è ammissibile esclusivamente per motivi di violazione di legge. Ne consegue l’inammissibilità dell’atto di impugnazione che, pur menzionando in modo generico talune violazioni di legge, risulti sostanzialmente fondato su vizi di motivazione, non essendo sufficiente a integrarla la loro sola enunciazione apodittica, priva di sviluppo argomentativo. La distinzione tra violazione di legge e vizio di motivazione costituisce il confine delimitato dalla norma speciale, la quale, in via di deroga, restringe il perimetro dell’accesso diretto al giudice di legittimità in assenza di una fase di gravame nel merito.
Il Fatto
Con ordinanza in data 1 agosto 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna convalidava il fermo di quattro indagati in relazione al reato di concorso in ricettazione ed applicava nei confronti degli stessi la custodia cautelare in carcere; nei confronti di uno solo contestava anche il concorso in tentato furto in abitazione.
Il difensore dei predetti indagati proponeva ricorso diretto per cassazione ai sensi dell’art. 311, comma 2, cod. proc. pen., deducendo vizi di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza (con contestazione del valore probatorio del marsupio in sequestrato, dei servizi di appostamento e dei tracciamenti via GPS), nonché vizi sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sull’adeguatezza della misura carceraria rispetto ad altre meno afflittive.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione muovendo dalle conclusioni rassegnate nell’atto di impugnazione, dove si chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata per vizio di motivazione in punto di gravità indiziaria e di esigenze cautelari. Osserva il Collegio che, sebbene nel ricorso vengano indicate in modo assolutamente generico alcune violazioni di legge, il nucleo dell’atto risulta fondato sui dedotti vizi di motivazione.
Il passaggio decisivo è di ordine processuale. Ai sensi dell’art. 311, comma 2, cod. proc. pen., il ricorso per saltum avverso l’ordinanza cautelare genetica è consentito solo per violazione di legge. La norma speciale restringe dunque il perimetro del controllo di legittimità in via diretta, in assenza del previo gravame di merito.
Da qui la conseguenza: le violazioni di legge sono state solo menzionate ma non sviluppate, così che il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. La deduzione prevalente resta di fatto il vizio di motivazione, estraneo al perimetro tracciato dall’art. 311, comma 2, cod. proc. pen..
La Corte precisa, in via assorbente, che l’ordinanza impugnata risulta comunque adeguatamente motivata sia quanto al quadro indiziario, sia quanto al pericolo di fuga e di reiterazione, avendo il G.i.p. illustrato le ragioni per le quali l’unica misura idonea era la custodia in carcere. Ma tale rilievo resta superato dalla ragione preliminare dell’inammissibilità.
Conseguono la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, valutati i profili di colpa (Corte cost. n. 186 del 2000). Essendo gli indagati detenuti, dispone trasmettersi copia della decisione al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
Nota della Redazione
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