No reclamo sul divieto di alcolici al detenuto: è scelta organizzativa (Cass. pen. Sez. I n. 33890 del 18.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ordinamento penitenziario, il provvedimento dell’Amministrazione che nega al detenuto l’autorizzazione all’acquisto e al conseguente consumo di vino o birra non è suscettibile di reclamo giurisdizionale ai sensi degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), ord. pen., non incidendo su un diritto soggettivo del ristretto, ma attenendo alle modalità organizzative del trattamento penitenziario e della vita intramuraria. Il rimedio di cui all’art. 35-bis ord. pen. è infatti approntato a presidio delle sole situazioni giuridiche soggettive aventi consistenza di diritto soggettivo, nel loro nucleo essenziale e incomprimibile, lese da comportamenti dell’Amministrazione in violazione delle disposizioni dell’ordinamento penitenziario o della disciplina regolamentare, dai quali derivi un pregiudizio attuale e grave. Le concrete modalità di esplicazione del diritto restano affidate alle valutazioni tecnico-organizzative dell’Amministrazione, sindacabili soltanto ove si traducano in prescrizioni manifestamente irragionevoli, sproporzionate o tali da svuotare il contenuto del diritto stesso. Ne deriva il difetto del potere giurisdizionale del Tribunale di sorveglianza e l’annullamento senza rinvio dei provvedimenti adottati in carenza del presupposto richiesto dalla legge.

Il Fatto

Un detenuto ristretto in una casa di reclusione ha presentato reclamo al Magistrato di sorveglianza chiedendo di essere facultato ad acquistare e consumare bevande alcoliche all’interno dell’istituto. Il Magistrato ha accolto il reclamo, rilevando che il divieto generalizzato imposto dall’Amministrazione, in violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, si traduceva in un sacrificio del diritto del detenuto in assenza di misure organizzative volte a prevenire accumuli e traffici.

Il Tribunale di sorveglianza ha rigettato il reclamo proposto dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, confermando la qualificazione del diritto ad acquistare alcolici come posizione soggettiva comprimibile solo entro i limiti del dato normativo. Avverso tale ordinanza la Casa circondariale, il Dipartimento e il Ministero della Giustizia hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 69, comma 6, lett. b), ord. pen., dell’art. 14 reg. ord. pen. e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare la questione della stessa configurabilità del potere giurisdizionale esercitato dal Tribunale di sorveglianza. Richiamando l’orientamento consolidato di legittimità, ribadisce che il reclamo di cui agli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), ord. pen. è strumento di tutela riservato alle sole situazioni giuridiche soggettive aventi consistenza di diritto soggettivo, lese da condotte dell’Amministrazione in contrasto con l’ordinamento penitenziario o la disciplina regolamentare, sempreché ne derivi un pregiudizio attuale e grave (Sez. I n. 36865 del 08.06.2021, Rv. 281907).

Il Collegio ricorda che lo stato di detenzione comporta per sua natura limitazioni anche incisive, fondate su esigenze di organizzazione della vita intramuraria, di ordine e sicurezza e di sviluppo del trattamento rieducativo. Le misure organizzative rispettose dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità integrano legittime forme di conformazione delle situazioni soggettive del detenuto e ne delineano il perimetro della consentita compressione (Sez. I n. 4030 del 04.12.2020, Rv. 280532).

Da qui la distinzione decisiva: mentre il diritto soggettivo, nel suo nucleo essenziale e incomprimibile, è oggetto della tutela giurisdizionale dell’art. 35-bis ord. pen., le concrete modalità di esplicazione restano affidate alle valutazioni tecnico-organizzative dell’Amministrazione, sindacabili solo ove si traducano in prescrizioni manifestamente irragionevoli, sproporzionate o tali da svuotare il contenuto del diritto (Sez. I n. 23533 del 07.07.2020, Rv. 279456; Sez. I n. 767 del 15.11.2013, Rv. 258398; Sez. VII n. 373 del 29.05.2014, dep. 2015, Rv. 261549).

Applicando tali coordinate, il provvedimento impugnato non è condiviso. Il Tribunale ha ricondotto all’ambito dell’art. 35-bis ord. pen. una situazione che ne risulta estranea: nella specie non viene in rilievo la lesione di un diritto soggettivo, bensì la contestazione di una scelta organizzativa concernente le modalità di gestione della vita intramuraria. L’interesse vantato non è riconducibile al diritto a un’alimentazione adeguata e salubre, né ad altra posizione fondamentale dotata di autonoma tutela, risolvendosi nella mera aspirazione a un bene della vita privo dei caratteri di necessarietà o indispensabilità.

Il Tribunale ha dunque esercitato un sindacato giurisdizionale in materia sottratta alla cognizione, con conseguente difetto del potere giurisdizionale. Accolto il primo motivo, assorbenti gli ulteriori, la Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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