Truffa dell’avvocato per visti negati: silenzio malizioso sugli esiti incerti (Cass. pen. Sez. II n. 40736 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di truffa la condotta del professionista che prospetti al cliente l’ottenimento del risultato come esito certo e garantito, omettendo di rappresentare la natura aleatoria del procedimento e i limiti della propria prestazione. Gli artifizi e raggiri possono consistere anche nel semplice silenzio maliziosamente serbato su circostanze fondamentali, da chi abbia l’obbligo, anche in forza di norma extrapenale, di farle conoscere. L’obbligo di informazione gravante sull’avvocato nei rapporti con il cliente, ai sensi dell’art. 27 del Codice Deontologico Forense, concorre a fondare l’inganno. Il carattere meramente aleatorio dell’esito e la qualificazione della prestazione come obbligazione di mezzi non escludono il reato quando il cliente sia stato indotto in errore sulla reale destinazione delle somme corrisposte.

Il Fatto

Una professionista, esercente l’attività di avvocato, si faceva consegnare da alcuni clienti somme di denaro per prestazioni di opera intellettuale finalizzate all’ottenimento di visti di ingresso in Italia per loro parenti residenti in Marocco, nonché all’iscrizione degli stessi a corsi professionali. Le pratiche non venivano completate. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 15 maggio 2025, confermava la pronuncia di condanna del Tribunale di Busto Arsizio per due episodi di concorso in truffa continuata e pluriaggravata, con attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate.

Il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’errata applicazione dell’art. 640 cod. pen., l’omessa motivazione su artifizi e raggiri, la manifesta illogicità in ordine all’ingiusto profitto e al danno, e la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. per la mancata valutazione degli elementi a discarico, in particolare della querela sporta dalla ricorrente contro i propri collaboratori.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Preliminarmente ha ricordato che, in presenza di una doppia conforme sull’affermazione della penale responsabilità, le sentenze di appello e di primo grado formano un unico complessivo corpo argomentativo quando il giudice del gravame esamini le censure con criteri omogenei a quelli del primo giudice. Nel caso concreto la motivazione risultava congrua e non contraddittoria.

I giudici di merito avevano accertato che le persone offese avevano versato denaro, in taluni casi tramite un collaboratore, ricevendo rassicurazioni circa l’ottenimento del visto; che la professionista, incassate le somme, aveva prodotto documentazione inidonea ai fini della procedura consolare e si era resa irreperibile; che i corsi promessi non erano mai stati frequentati e che erano stati versati solo acconti. La Corte di appello aveva valorizzato le frasi riferite dai testi, dalle quali emergeva il consolidamento dell’aspettativa di successo della procedura.

Il punto decisivo è di diritto: la ricorrente non aveva chiarito sin dall’inizio che il proprio impegno si configurava come obbligazione di mezzi e non di risultato. L’omessa informazione sulla natura aleatoria del procedimento integrа essa stessa il silenzio maliziosamente serbato, secondo il principio già espresso da Sez. II n. 23079 del 09.05.2018, richiamato in sentenza. Il comportamento dell’agente non è meramente passivo, ma artificiosamente preordinato a non consentire alla persona offesa di autodeterminarsi.

L’elemento soggettivo non richiedeva specifica motivazione autonoma, desumendosi dalle manifestazioni esteriori della condotta. Irrilevante, poi, il fatto che i compensi rientrassero nella tariffa professionale: la questione non verte sul quantum, ma sulla determinazione dei clienti a instaurare il rapporto e sulla destinazione delle somme ricevute.

Anche il quarto motivo è stato respinto: la querela tardiva contro i collaboratori non assume valore esimente, sia perché iniziativa successiva, sia perché la professionista restava punto di riferimento dei clienti e unica titolata a ricevere denaro e istruire le pratiche. La tesi dei dipendenti infedeli costituiva solo una ipotesi alternativa, non inconfutabile, alla ricostruzione dei giudici di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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