Restituzione per equivalente e competenza della corte d’appello che revoca confisca (Cass. pen. Sez. I n. 33867 del 18.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda accessoria di restituzione per equivalente del bene confiscato, proposta a seguito della revoca della confisca di prevenzione, deve essere presentata davanti alla corte di appello che ha accolto l’istanza di revoca disponendo la restituzione dei beni. Il combinato disposto degli artt. 28 e 46, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 attribuisce alla corte di appello la competenza a decidere sulle modalità di restituzione, quali pronuncia accessoria attinente all’esecuzione del provvedimento emesso. I criteri di individuazione della competenza di cui all’art. 11 cod. proc. pen. non consentono di derogare a tale regola né di radicare la competenza del tribunale.
Il Fatto
La corte di appello aveva accolto la richiesta di revoca della confisca di prevenzione, disponendo con decreto la restituzione di tutti i beni mobili e immobili in precedenza confiscati al prevenuto. Il provvedimento restitutorio non comprendeva però l’autovettura, per la quale la corte ordinava la restituzione per equivalente ai sensi dell’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, trasmettendo gli atti al tribunale ritenuto competente.
Il tribunale, ricevuti gli atti, sollevava conflitto di competenza ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen., sostenendo che sulla revocazione della confisca di prevenzione e sulle conseguenti modalità di restituzione dovesse pronunciarsi la corte di appello, individuata secondo i criteri dell’art. 11 cod. proc. pen. La questione giungeva così davanti alla Cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte preliminarmente qualifica la fattispecie come conflitto di competenza negativo: due organi giurisdizionali avevano contemporaneamente ricusato la cognizione sulla medesima questione. L’autovettura era stata confiscata con decreto irrevocabile e poi restituita con il decreto che aveva revocato l’ablazione ex art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011.
La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto ammissibile l’istituto revocatorio, osservando che esso è diretto a sostituire al giudicato una nuova pronuncia, all’esito di un nuovo giudizio fondato su elementi di indagine diversi da quelli del processo conclusosi in precedenza (Sez. 6 n. 28267 del 10/05/2017).
Il passaggio centrale riguarda la lettura dell’art. 46 d.lgs. n. 159 del 2011. Secondo l’orientamento recepito, la norma si riferisce a tutte le ipotesi di restituzione del bene confiscato, eccettuata quella della revocazione, e indica il tribunale non quale giudice funzionalmente competente a decidere sempre e comunque sulla restituzione, ma quale giudice che, nella fisiologia dei casi, una volta revocato il titolo ablatorio è tenuto anche a disporre la restituzione (Sez. 2 n. 18726 del 16/02/2023).
Ne deriva che la domanda accessoria di restituzione per equivalente deve essere proposta davanti al giudice che ha accolto l’istanza di revoca. La Corte conforta tale lettura con il tenore del novellato art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, che attribuisce alla corte di appello competente per la revocazione il potere di decidere sulle modalità di restituzione dei beni.
Il fondamento processuale dell’opzione risiede nella disponibilità degli atti del procedimento di prevenzione in capo alla corte di appello che ha sciolto il vincolo ablatorio con la propria decisione. La Corte richiama infine Sez. 1 n. 51644 del 05/06/2023, che ha evidenziato come la nuova formulazione della norma confermi la competenza della corte di appello a provvedere direttamente. Conseguentemente dichiara la competenza della corte di appello, cui dispone trasmettersi gli atti.
Nota della Redazione
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