Procura speciale e riesame sequestro: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. III n. 9247 del 06.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Per proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento che ha deciso il riesame sul sequestro operato su pertinenza di soggetto terzo e non dell’indagato, il ricorrente deve essere munito di procura speciale conferita al difensore nelle forme dell’art. 100 cod. proc. pen., a nulla rilevando che la procura sia stata rilasciata per la precedente istanza di restituzione. L’impugnazione cautelare depositata presso una cancelleria diversa da quella competente resta priva di effetti se, nel termine previsto per la proposizione dell’impugnazione, non perviene anche alla cancelleria competente: la data rilevante ai fini della tempestività è quella di arrivo all’ufficio competente a riceverla. Ne consegue la inammissibilità del ricorso per tardività, con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

Il Fatto

Il terzo interessato, proprietario dei beni assoggettati a sequestro, si vedeva rigettare dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Siena l’istanza di dissequestro e restituzione. Avverso quel provvedimento il terzo proponeva impugnazione cautelare, che il Tribunale di Siena, con ordinanza del 08/07/2021, dichiarava inammissibile per difetto di procura speciale e per tardività.

Il terzo ricorreva allora per cassazione, deducendo erronea applicazione della legge processuale e vizio di motivazione. Sosteneva che i difensori erano muniti di procura speciale, allegata all’istanza inviata a mezzo pec, e che la richiesta di riesame era stata ritualmente depositata presso il Tribunale di Firenze ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen., invocando il principio di conservazione degli atti.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile sotto un duplice e autonomo profilo. Il primo attiene alla procura speciale: non risulta allegata al ricorso, né reperibile in atti, la procura rilasciata dal terzo interessato al difensore per proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento che ha deciso il riesame sul sequestro.

La Corte richiama il proprio consolidato orientamento, secondo cui per impugnare provvedimenti che abbiano deciso il riesame sul sequestro operato su pertinenza di soggetto terzo occorre una procura speciale conferita al difensore proprio per quel provvedimento. Il difensore del ricorrente risulta quindi privo della necessaria procura, da conferirsi nelle forme dell’art. 100 cod. proc. pen., e la mancata osservanza di tali forme determina l’inammissibilità.

Il secondo profilo, comunque assorbente, attiene alla tempestività. La Corte ribadisce il principio per cui l’impugnazione cautelare depositata presso una cancelleria diversa da quella competente, ancorché le formalità di presentazione siano le stesse, resta priva di effetti se nel termine di legge non perviene anche alla cancelleria competente. Rileva, infatti, la data di arrivo all’ufficio competente a ricevere l’atto.

Nel caso concreto il provvedimento impugnato era stato notificato in data 10/06/2021; l’atto, depositato presso il Tribunale di Firenze, è pervenuto alla cancelleria del Giudice competente, il Tribunale di Siena, solo in data 29/06/2021. A quel momento era già decorso il termine di dieci giorni di cui al combinato disposto degli artt. 310, comma 2, e 309, comma 1, cod. proc. pen. Il ricorso è dunque tardivo.

Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *