Procurato allarme configurabile solo con annuncio, non con la messinscena (Cass. pen. Sez. I n. 21230 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di procurato allarme di cui all’art. 658 cod. pen. richiede, sul piano oggettivo, una condotta di annuncio di un disastro, di un infortunio o di un pericolo inesistente idoneo a suscitare l’allarme presso l’Autorità. La fattispecie è configurabile anche quando l’annuncio sia mediato, cioè rivolto a un privato, purché per l’apparente serietà del contenuto sia idoneo a provocare l’intervento delle forze dell’ordine anche d’ufficio. In tale ipotesi l’autore mediato risponde solo se agisce con la consapevole volontà di far annunciare indirettamente la notizia, ponendo in essere un’attività di induzione ai sensi dell’art. 48 cod. pen. Ne consegue che non integra il reato l’organizzazione di una messinscena che un terzo, autonomamente e imprevedibilmente, fraintenda, allertando le forze dell’ordine.
Il Fatto
Il Tribunale di Arezzo aveva dichiarato non luogo a procedere perché il fatto non sussiste nei confronti di un imputato chiamato a rispondere del reato di cui all’art. 658 cod. pen. Secondo l’ipotesi di accusa, l’imputato, insieme ad altre persone, aveva posto in essere una messinscena in luogo pubblico: armi giocattolo e un giovane con le braccia legate dietro la schiena, per festeggiare un addio al celibato.
Un cittadino, temendo un sequestro di persona, aveva allertato la Questura. Le forze dell’ordine, intervenute con equipaggiamento adeguato, avevano accertato la natura goliardica dell’episodio. Il Tribunale aveva escluso la sussumibilità della condotta nella fattispecie, non essendo stato annunciato alcun pericolo. Ricorreva il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Firenze, denunciando erronea interpretazione della norma e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal tenore letterale dell’art. 658 cod. pen., che sanziona chi, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l’Autorità o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio. Sul piano oggettivo occorre dunque una specifica condotta di annuncio: far conoscere, a voce o per iscritto, notizie false riferite a eventi determinati.
Il bene giuridico tutelato è l’ordine pubblico, nella specifica accezione della corretta amministrazione della forza pubblica contro i falsi allarmi che la distolgono dalle ordinarie incombenze. La condotta è rilevante solo se suscita l’allarme, cioè se ha la potenziale attitudine a generare l’intervento dell’Autorità. L’elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà di annunciare uno degli eventi previsti, non essendo escluso dal movente, come il fine di protesta.
Quanto alle modalità esecutive, la Corte richiama Sez. I n. 26897 del 09.02.2018, secondo cui il reato è configurabile anche quando l’annuncio sia mediato, cioè non effettuato direttamente alle forze dell’ordine ma a un privato, purché per l’apparente serietà del contenuto risulti idoneo a provocarne l’intervento anche d’ufficio. Anche in questa ipotesi, però, l’autore mediato deve agire con la consapevole volontà di far annunciare indirettamente la notizia e, a mente dell’art. 48 cod. pen., deve porre in essere un’attività di induzione sul privato, volta a condizionarne la decisione di rivolgersi alle forze dell’ordine.
La sentenza impugnata ha correttamente applicato tali principi. Il coinvolgimento delle forze dell’ordine non è derivato da un’iniziativa dell’imputato o dei complici, ma dall’imprevedibile decisione autonoma di un terzo che aveva frainteso la natura goliardica della scena. Il ricorrente pretende invece di estendere la fattispecie alle condotte di organizzazione e partecipazione a eventi suscettibili di creare allarme, pur in assenza della volontà di farli conoscere alle Autorità. Il ricorso è pertanto inammissibile.
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Nota della Redazione
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