Ricusazione del giudice, forme tassative e inammissibilità del ricorso generico (Cass. pen. Sez. V n. 33950 del 18.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le norme in materia di ricusazione del giudice sono di stretta interpretazione, perché limitano il potere di giurisdizione e consentono un’ingerenza delle parti nell’ordinamento giudiziario. Ne consegue che i casi, le forme e i termini di proposizione hanno carattere tassativo e vanno interpretati in senso meramente letterale, con esclusione dell’analogia e dell’interpretazione estensiva. La dichiarazione di ricusazione deve essere presentata nella cancelleria del giudice competente a decidere; ove sia depositata presso la cancelleria del giudice ricusato, l’atto è irricevibile e non sussiste alcun obbligo di trasmissione al giudice competente. La Corte di appello può dichiarare l’inammissibilità de plano, senza il procedimento camerale di cui all’art. 127 cod. proc. pen., quando ricorra l’inosservanza delle forme o dei termini ovvero la manifesta infondatezza dei motivi. Il ricorso per cassazione che esponga le censure in termini caotici o intrinsecamente aspecifici è inammissibile per genericità.
Il Fatto
Il ricorrente propone istanza di ricusazione nei confronti del gup del Tribunale di Milano, che aveva respinto le sollecitazioni difensive di modifica del capo di imputazione, rigettato una richiesta di perizia e adottato il decreto che dispone il giudizio nei suoi confronti, dopo aver condannato i coimputati con il rito abbreviato. La Corte di appello di Milano dichiara l’istanza inammissibile, ritenendola intempestiva ai sensi dell’art. 38, comma 2, cod. proc. pen. e rilevando che le doglianze erano estranee ai presupposti dell’art. 37 cod. proc. pen.
Il ricorrente impugna l’ordinanza con quattro motivi, deducendo la violazione dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.: l’asserito deposito dell’istanza nella sola cancelleria del gup in data 13 marzo 2026; la decorrenza del termine e la tempestività della dichiarazione; la prevenzione del giudice per aver deciso il rinvio a giudizio dopo aver condannato i coimputati; la delibazione dei motivi senza il contraddittorio camerale. Il Sostituto Procuratore generale chiede il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Muove dall’obbligo di motivazione del giudice dell’impugnazione, che interpella anche la responsabilità della parte, specie di quella tecnica: i motivi devono essere capaci di attivare effettivamente un obbligo di risposta. Rilevata la marcata confusione espositiva delle censure, richiama il principio per cui è inammissibile, per genericità, il ricorso che renda le ragioni dell’impugnazione incomprensibili per la tecnica espositiva (Sez. 6, n. 57224 del 09/11/2017, Longo).
Il difetto colpisce in particolare il primo motivo, che censura l’ordinanza per aver deciso in assenza di qualsiasi istanza di ricusazione, salvo poi ammettere che l’istanza era pervenuta il 6 maggio 2026: un motivo sguarnito del requisito della specificità intrinseca. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 8825 del 27 ottobre 2016, Galtelli, che qualificano aspecifici i motivi vaghi, confusi, totalmente laconici, perplessi o privi di aggancio concreto al provvedimento impugnato.
Il secondo, il terzo e il quarto motivo, trattati congiuntamente, sono inammissibili. Le norme sulla ricusazione sono di stretta interpretazione, perché limitative del potere di giurisdizione e sottratte alla disponibilità delle parti: casi, formalità e termini hanno carattere tassativo, con esclusione dell’interpretazione estensiva (Sez. 1, n. 15834 del 19/03/2009, Sanna). L’art. 38 cod. proc. pen. impone la presentazione nella cancelleria del giudice competente a decidere; per la ricusazione di un giudice del Tribunale, competente è la Corte di appello (art. 40, comma 1, cod. proc. pen.). Il ricorrente ammette di aver depositato l’istanza nella sola cancelleria del giudice ricusato: ne deriva l’inammissibilità ai sensi dell’art. 41, comma 1, cod. proc. pen., non esistendo alcuna norma che imponga la trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 2, n. 13663 del 28/02/2003, Panaro).
Quanto al termine, la Corte ricorda che, se la causa di ricusazione sorge in udienza, la parte ha solo l’onere di formulare la dichiarazione prima del termine dell’udienza, con riserva di formalizzarla nel termine di tre giorni (art. 38, comma 2, cod. proc. pen.; Sez. Un. n. 36847 del 26/06/2014, Della Gatta). Nel caso di specie non è comprovata alcuna riserva, non essendo stato allegato il verbale dell’udienza dell’11 marzo 2026, in violazione del principio di autosufficienza. Inoltre, l’aver respinto istanze istruttorie e adottato il rinvio a giudizio dopo aver giudicato i coimputati con rito abbreviato non integra una causa di incompatibilità (art. 34 cod. proc. pen.), secondo un orientamento consolidato (Sez. 5, n. 1215 del 03/12/2020, Sorato; Sez. 4, n. 22965 del 13/03/2014, Censini), confermato dalla Corte costituzionale, sentenza n. 86 del 7 maggio 2013. È legittima la decisione de plano, poiché l’art. 41 cod. proc. pen. prevede il provvedimento «senza ritardo» e riserva la procedura camerale alla decisione di merito.
Nota della Redazione
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