Inammissibile il ricorso che non si confronta con la ratio decidendi (Cass. pen. Sez. VII n. 35535 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per aspecificità estrinseca, il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale l’atto d’impugnazione è previsto e ammesso. Il predicato di «non motivo» può essere riferito alla censura che non rispetti il contenuto essenziale dell’atto di impugnazione. La declaratoria di inammissibilità dell’appello per aspecificità è censurabile in sede di legittimità solo se la motivazione del giudice territoriale sia incoerente o manifestamente illogica. In tal caso la doglianza meramente avversativa e intrinsecamente aspecifica non supera il vaglio di ammissibilità.

Il Fatto

La Corte d’appello di Torino ha dichiarato l’inammissibilità per aspecificità estrinseca dell’appello proposto nell’interesse di un imputato avverso la sentenza di condanna per tentato furto aggravato. L’appellante aveva censurato il solo trattamento sanzionatorio, senza contestare l’accertamento della responsabilità.

Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione degli art. 591 e 581 cod. proc. pen. La questione sottoposta al giudice di legittimità riguarda la correttezza della declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha rilevato che il ricorso non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Su questo punto richiama un consolidato orientamento: Sez. 4, n. 26319 del 2025, Sez. 4, n. 19364 del 2024, Sez. 6, n. 8700 del 2013 e, per i motivi d’appello, Sez. U n. 8825 del 2016.

La Corte ha osservato che il motivo d’appello non coinvolgeva la responsabilità dell’imputato, ma solo il trattamento sanzionatorio. Su tale base il ricorso manifesta la sua aspecificità estrinseca, poiché il giudice d’appello non avrebbe dovuto esaminare nel merito le questioni prospettate dall’impugnante.

Parimenti inammissibile è la censura che lambisce l’apparato motivazionale della sentenza impugnata in termini intrinsecamente aspecifici e meramente avversativi. Il difetto assoluto di specificità si apprezza rapportando la doglianza all’iter logico-giuridico seguito dal giudice d’appello.

La motivazione della Corte territoriale è risultata coerente e non manifestamente illogica. Essa aveva fondato lo scostamento della pena base dal minimo edittale e la riduzione di un terzo ex art. 56 cod. pen. su elementi non specificatamente criticati dall’appellante: il valore non minimale dei beni sottratti e la loro natura voluttuaria, le modalità della condotta caratterizzate da violenza sulle cose, l’intensità del dolo e la significativa capacità a delinquere desunta dai precedenti penali.

All’inammissibilità del ricorso sono seguite la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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