Spese alla parte civile nell’applicazione della pena su richiesta: serve la domanda (Cass. pen. Sez. V n. 33949 del 18.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile attiene al rapporto processuale che si instaura con quest’ultima e, avendo natura civilistica, si fonda sul principio della domanda. Ne consegue che, in assenza di un’espressa richiesta di condanna, il giudice non è legittimato a disporre d’ufficio la rifusione delle spese in favore della parte civile. La parte civile ha diritto alla liquidazione qualora abbia formulato domanda di condanna della controparte alla rifusione, non essendo necessario che abbia presentato apposita nota spese. La questione, di ordine processuale, consente alla Corte, quale giudice anche del fatto, l’accesso agli atti processuali, precluso invece quando si deduca un vizio di motivazione.

Il Fatto

Con sentenza del 25 febbraio 2026 il Tribunale di Roma applicava, ai sensi dell’art. 448 cod. proc. pen., la pena concordata per il delitto di cui all’art. 588, comma primo e secondo, cod. pen., condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di costituzione sostenute dalle parti civili.

Avverso tale provvedimento la condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, la violazione dell’art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 76 e 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. La ricorrente rileva che le parti civili avevano esercitato l’azione soltanto nei confronti di un altro imputato e mai nei suoi confronti.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso. Preliminarmente osserva che la questione è di ordine processuale e che, per risolverla, il giudice di legittimità può e deve accedere all’esame degli atti processuali, facoltà viceversa preclusa quando sia dedotto un vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Dall’esame degli atti emerge che le parti civili hanno chiesto il risarcimento dei danni solo nei confronti di un altro imputato. Il thema decidendum non riguarda quindi il diritto della parte civile a vedersi riconosciute le spese nel giudizio definito con l’applicazione della pena, ma la possibilità che la condanna sia pronunciata senza alcuna richiesta in tal senso.

La Corte afferma che la condanna al pagamento delle spese in favore della parte civile attiene al rapporto processuale instaurato con quest’ultima e, essendo di natura civilistica, si fonda necessariamente sul principio della domanda. In assenza di espressa richiesta di condanna, il giudice non è legittimato a disporre d’ufficio la rifusione.

Il principio è ribadito nel senso che la parte civile ha diritto a ottenere la liquidazione delle spese quando abbia formulato domanda di condanna della controparte alla rifusione, non essendo necessario che abbia presentato apposita nota spese ai sensi dell’art. 153 disp. att. cod. proc. pen. A sostegno la Corte richiama Sez. 6, n. 19271 del 5/4/2022, Palmeri, Rv. 283379 e Sez. 4, n. 3964 del 12/07/2021, Amato, Rv. 280386, oltre ai precedenti sul potere di esame degli atti: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092, Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, Rv. 273525 e Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304.

La sentenza impugnata è pertanto annullata senza rinvio limitatamente alla condanna al pagamento delle spese disposta in favore della parte civile, statuizione eliminata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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