Affidamento in prova eseguibile all’estero solo con residenza effettiva (Cass. pen. Sez. I n. 33967 del 21.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’affidamento in prova al servizio sociale può essere eseguito nello Stato dell’Unione europea in cui il condannato risieda, purché quello Stato abbia dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI, recepita in Italia con il d.lgs. n. 38/2016, essendo l’affidamento assimilabile a una sanzione sostitutiva ai sensi dell’art. 2, lett. e), del medesimo decreto. Presupposto indefettibile dell’esecuzione all’estero è l’effettiva residenza del condannato nello Stato richiesto. L’unico limite opponibile è l’incompatibilità con i principi costituzionali in tema di diritti fondamentali, di libertà e di giusto processo, non l’esistenza di difficoltà operative concrete. Il giudizio di merito sulla carenza di un effettivo radicamento nel territorio dello Stato estero, se sorretto da argomenti non incongrui e immune da illogicità manifesta, non è sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Il Tribunale di Sorveglianza di Torino, con ordinanza del 21 gennaio 2026, ha accolto la richiesta di applicare la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, sottoponendo l’intero periodo di esecuzione alla vigilanza del Magistrato di Sorveglianza di Torino. Ha invece respinto la richiesta del condannato di eseguire la misura alternativa in Germania.
Avverso il provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 47 e 47-ter ord. pen., attuativi della decisione quadro 2008/947/GAI. Il Tribunale, pur a fronte della memoria e della documentazione allegata, avrebbe omesso di considerare il percorso rieducativo compiuto e la concreta eseguibilità della misura in Germania, valorizzando il solo dato della proprietà di un immobile a Torino.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso infondato. Il d.lgs. n. 38 del 2016, in coerenza con i coevi provvedimenti legislativi in materia, disciplina l’esecuzione all’estero, nell’Unione europea, delle decisioni penali aventi contenuto diverso dalla pena detentiva o pecuniaria. La sua finalità, ai sensi dell’art. 1, è attuare nell’ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro 2008/947/GAI, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze di condanna con sospensione condizionale o con sanzioni sostitutive.
Il presupposto per l’esecuzione della misura all’estero è costituito dall’effettiva residenza del condannato nello Stato in cui si chiede che la misura sia eseguita. In presenza di tale elemento, l’unico limite previsto è quello della incompatibilità delle disposizioni dei singoli Stati con i principi dell’ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, di libertà e di giusto processo, non l’esistenza di difficoltà operative concrete o di coordinamento tra le discipline vigenti nei diversi Stati. L’art. 8 prevede che lo Stato di esecuzione informi l’autorità giudiziaria italiana dell’avvenuto riconoscimento della decisione, assumendo da quel momento la sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni; l’autorità italiana riassume il potere di sorveglianza in caso di sottrazione all’esecuzione o per valutare il grado di osservanza delle prescrizioni.
La Corte esclude rilievo al dato letterale del testo normativo, che, pur non menzionando le misure alternative alla detenzione, si riferisce a diversi istituti con senso più ampio. La nozione di sanzione sostitutiva non è definita mediante richiamo agli artt. 53 e segg. della legge n. 689/1981, ma come sanzione diversa dalla pena detentiva o da una misura restrittiva della libertà personale o dalla pena pecuniaria, che impone obblighi e impartisce prescrizioni: definizione di carattere generale applicabile anche all’affidamento in prova, che ha contenuto afflittivo realizzato nell’imposizione di obblighi e prescrizioni.
Decisivo è l’art. 4 del d.lgs. n. 38/2016, la cui elencazione degli obblighi corrisponde a quanto l’art. 47, commi sesto e settimo, ord. pen. prevede per l’affidamento in prova. La Corte conferma il principio già affermato da Sez. I n. 16942 del 2020, richiamata anche da Sez. I n. 7352 del 2024.
Nel caso concreto il Tribunale si è conformato a tali principi. La decisione, pur riconoscendo la pacifica eseguibilità all’estero della misura, è coerentemente motivata in ordine alla carenza del presupposto preliminare dell’effettivo radicamento in Germania. Il giudizio di merito, fondato sul recente acquisto di un immobile a Torino e sullo svolgimento dell’attività lavorativa prevalentemente in Italia, è sorretto da argomenti non incongrui e immune da illogicità manifesta. Le critiche della difesa, versate in fatto e ipotetiche, sollecitano una lettura alternativa non consentita in sede di legittimità. Il rigetto comporta la condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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