Inammissibile appello senza elezione di domicilio ex art 581 cod proc pen (Cass. pen. Sez. VI n. 12446 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il testo dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. applicabile alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024 richiede che l’atto di appello contenga almeno il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale. La funzione della norma è consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notifica dell’atto propulsivo del procedimento. L’appello privo dell’elezione di domicilio, o con indicazione non univoca della stessa, è inammissibile: viene a determinarsi quella incerta individuazione del luogo di notifica che il legislatore ha inteso scongiurare. Il regime transitorio della legge n. 114/2024 non tocca le impugnazioni già proposte alla data del 24 agosto 2024.
Il Fatto
Il ricorrente impugna l’ordinanza della Corte di appello di Bologna del 23 ottobre 2024, con cui è stato dichiarato inammissibile l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara del 27 maggio 2024. Quest’ultima lo aveva ritenuto responsabile dei delitti di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, fatti commessi in Ferrara il 12 luglio 2021.
La questione arriva in Cassazione perché la Corte di appello ha dichiarato l’appello inammissibile per la mancata allegazione dell’elezione di domicilio dell’imputato. Il ricorrente censura la decisione per non aver atteso l’esito del pronunciamento delle Sezioni Unite sull’esatto contenuto delle disposizioni dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione rigetta il ricorso, dichiarandolo infondato. Il percorso argomentativo muove dal richiamo della sentenza delle Sezioni Unite intervenuta sull’interpretazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., resa in un diverso procedimento.
Il massimo consesso ha stabilito due punti. Il primo riguarda la vigenza della disciplina, poi abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024: la previsione continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. Il secondo concerne il contenuto dell’atto: esso deve contenere almeno il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale.
Su tale base, la Corte esamina gli atti cui ha accesso per le questioni di natura processuale, secondo il principio affermato da Sez. U n. 42792 del 31/10/2001. Rileva che l’atto di impugnazione, pur tempestivo e proposto dopo un giudizio celebrato alla presenza del ricorrente, non contiene l’elezione di domicilio ed è carente di indicazione univoca in ordine all’ipotizzata elezione.
Ne deriva l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., in conformità a quanto già rilevato dalla Corte di appello. La lacuna riguarda un atto personale dell’imputato e non è sanabile ex post. La decisione impugnata è quindi giuridicamente corretta.
Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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