Conflitto di competenza insussistente senza previa pronuncia del giudice (Cass. pen. Sez. I n. 33970 del 21.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conflitto di competenza di cui agli artt. 28 e 30 cod. proc. pen. presuppone una situazione di stasi processuale non superabile senza l’intervento regolatore della Corte di cassazione. Essa si verifica solo quando entrambi i giudici abbiano preso posizione sulla competenza, ritenendo ciascuno competente sé stesso (conflitto positivo) o l’altro (conflitto negativo). La denuncia della parte ex art. 30, comma 2, cod. proc. pen. impone al giudice la trasmissione degli atti solo se il conflitto è già esistente, non quando la parte solleciti il giudice a crearlo. In tal caso l’atto va trattato come comune eccezione di incompetenza o richiesta ex art. 121 cod. proc. pen., e il giudice deve prima pronunciarsi, declinando o trattenendo la competenza.
Il Fatto
Un imputato, raggiunto da distinte imputazioni per reati tributari e per associazione per delinquere, ha denunciato alla Corte di cassazione l’esistenza di un conflitto positivo di competenza tra il Tribunale di Pistoia, dove pende il dibattimento, e i Tribunali di Nocera Inferiore, Genova e Perugia, davanti ai quali pendono processi per gli stessi fatti.
Il Tribunale di Pistoia, con ordinanza, si è limitato a trasmettere la denuncia alla Corte di cassazione senza alcuna pronuncia sulla competenza. La difesa ha chiesto che fosse riconosciuta la competenza del medesimo Tribunale di Pistoia; il Procuratore generale ha concluso nello stesso senso. La questione arriva così alla Corte per la regolazione della competenza.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla nozione di conflitto di competenza, richiamando la necessità di una stasi processuale non altrimenti superabile. Il conflitto si configura quando due giudici ricostruiscono in modo divergente l’attribuzione della competenza e non possono risolverla se non rivolgendosi alla Cassazione.
Ne deriva un presupposto indefettibile: entrambi i giudici devono aver preso posizione sulla competenza. Solo allora si avrà conflitto positivo, se ciascuno si ritiene competente, o negativo, se ciascuno ritiene competente l’altro. Nel caso concreto questo presupposto manca, perché il Tribunale di Pistoia non ha adottato alcun provvedimento sulla competenza, limitandosi a inoltrare la denuncia.
La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui l’obbligo di immediata trasmissione ex art. 30, comma 2, cod. proc. pen. sussiste solo se è astrattamente configurabile una situazione in cui due o più giudici contemporaneamente prendano o rifiutino di prendere cognizione del medesimo fatto. Se la parte si limita a sollecitare il giudice a creare la situazione di conflitto, questi, se non aderisce, deve trattare l’atto come eccezione di incompetenza o richiesta ex art. 121 cod. proc. pen.
La denuncia del secondo comma presuppone l’esistenza del conflitto; la sollecitazione tende invece a realizzarlo. Il Tribunale avrebbe dovuto prima decidere sulla competenza e, solo ove l’avesse trattenuta, rilevare il conflitto: una eventuale declinatoria avrebbe fatto venir meno in radice la stasi. La Corte rileva inoltre che l’ordinanza fraintende la denuncia, limitandola al capo n. 59, mentre essa investe anche i capi nn. 61 e 62, sì che il perimetro del conflitto resta indefinito. Il conflitto va perciò dichiarato insussistente.
Nota della Redazione
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