Concorrente nel tentato omicidio risponde anche a titolo di dolo eventuale (Cass. pen. Sez. I n. 34090 del 22.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso di persone nel reato, il concorrente non esecutore materiale risponde del delitto tentato anche quando l’evento sia stato da lui accettato a titolo di dolo eventuale, poiché l’incompatibilità tra dolo eventuale e tentativo riguarda unicamente l’autore della condotta tipica. Quando uno dei concorrenti è sorretto da dolo eventuale nel reato che altro concorrente ha commesso con dolo diretto, il reato più grave è stato già considerato come possibile conseguenza ulteriore della condotta concordata e, nonostante la previsione, egualmente accettato nel rischio del suo verificarsi: trova quindi applicazione il concorso ex art. 110 cod. pen. in forma piena, e non la fattispecie attenuata del concorso anomalo ex art. 116 cod. pen.. Il contributo del partecipe è apprezzabile quando rafforza il proposito criminoso o agevola l’opera degli altri concorrenti, aumentando la possibilità di realizzazione della fattispecie.
Il Fatto
Il Tribunale per i minorenni di Cagliari, in sede di gravame cautelare, confermava l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato al minore la misura del collocamento in comunità per il delitto di tentato omicidio, commesso in concorso con altri soggetti.
Secondo la ricostruzione accusatoria, nella notte tra il 24 e il 25 gennaio 2026, nei pressi di una discoteca, due giovani erano stati raggiunti da colpi di coltello all’addome e alla regione ascellare sinistra dopo una lite sorta per il diniego opposto alla richiesta di una sigaretta. Il difensore del minore proponeva ricorso per cassazione articolando otto motivi, tra cui l’eccezione di travisamento della prova, il vizio di motivazione sulla gravità indiziaria e sull’elemento soggettivo, la contestazione del contributo concorsuale e la censura sulle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta tutte le censure. Sul primo motivo, relativo al travisamento della prova, la Suprema Corte rileva che il vizio implica una distorsione del patrimonio conoscitivo valorizzato in motivazione rispetto a quello acquisito e richiede che l’elemento travisato assuma portata decisiva. Nel caso concreto il Tribunale ha riportato testualmente le dichiarazioni dell’esecutore materiale, esprimendo una valutazione ragionata e fedele del materiale indiziario.
Sul secondo motivo, concernente l’attendibilità della persona offesa affetta da disturbo schizoaffettivo, la Corte richiama il consolidato indirizzo secondo cui le dichiarazioni accusatorie della persona offesa possono integrare i gravi indizi di colpevolezza, ove il giudice ne verifichi la credibilità soggettiva e l’attendibilità intrinseca. Il Tribunale ha ritenuto il racconto particolareggiato e confermato dalle altre fonti dichiarative, considerando logica l’assenza di percezione da parte di terzi e l’inattendibilità della confessione dell’esecutore, «impostata» per scagionare l’amico.
Il nucleo giuridico centrale riguarda l’elemento soggettivo. Il ricorrente eccepiva l’incompatibilità tra tentato omicidio e dolo eventuale. La Corte chiarisce che tale incompatibilità concerne unicamente il dolo dell’autore dell’azione tipica, non la posizione del concorrente: questi risponde del delitto tentato ai sensi dell’art. 110 cod. pen. se ha condiviso, anche solo come accettazione, la previsione dell’evento; ai sensi dell’art. 116 cod. pen. se l’evento era solo prevedibile. Richiamando le Sezioni della Corte, si afferma che il concorrente non esecutore risponde del delitto tentato anche quando l’evento sia stato voluto con dolo eventuale.
Sul contributo concorsuale, la Corte conferma che il comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile, mediante rafforzamento del proposito criminoso o agevolazione dell’opera altrui, integra il concorso. Il Tribunale ha correttamente valorizzato il ruolo del ricorrente, che ha innescato la lite, incitato all’uso dei coltelli, partecipato al pestaggio e si è allontanato col gruppo.
Quanto alle esigenze cautelari, il periculum criminis è stato congruamente motivato in ragione della gravità del fatto, della banalità del movente, delle dinamiche dell’azione e della personalità dell’indagato, gravato da precedenti denunce e sottoposto alla messa alla prova. La misura era stata nelle more aggravata con la custodia in carcere. Il ricorso è rigettato, senza condanna alle spese in ossequio all’art. 29 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272.
Nota della Redazione
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