Revoca della prova testimoniale e inammissibilità del ricorso (Cass. pen. Sez. 7 n. 12204 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che miri a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dal giudice di merito, non essendo consentito in sede di legittimità né un sindacato sulla tenuta logica della motivazione mediante raffronti con modelli argomentativi esterni, né una ricostruzione dei fatti basata su criteri valutativi diversi. La mancata assunzione di una prova testimoniale, in seguito a revoca implicita per mancata reiterazione della richiesta dopo il mutamento del giudice, e il rigetto dell’istanza di rinnovazione dell’istruttoria integrano valutazioni discrezionali del giudice di merito, non sindacabili in cassazione. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non richiede che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi. La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 18/09/2025, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. (ricettazione). Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando tre motivi di doglianza.

Con il primo motivo, il ricorrente contestava la revoca della prova testimoniale e il rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria. Il secondo motivo censurava la motivazione relativa alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. Il terzo motivo, infine, lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione, nella sua articolazione della settima sezione, ha esaminato i motivi di ricorso rilevandone l’infondatezza e l’inammissibilità. Quanto al primo motivo, la Corte ha richiamato il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 12 del 31/05/2000, Jakani, secondo cui in sede di legittimità non è consentito sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, né saggiare la tenuta logica della pronuncia impugnata mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo e altri modelli di ragionamento esterni.

La Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva esplicitato le ragioni del proprio convincimento, evidenziando come, a seguito del mutamento del giudice, il difensore non avesse rinnovato la richiesta di assunzione della prova testimoniale, ritenuta implicitamente revocata, e non avesse specificato le ragioni poste a fondamento dell’istanza di rinnovazione dell’istruttoria. Il Tribunale, peraltro, aveva proceduto a rinnovare il dibattimento mediante lettura degli atti dinanzi al nuovo giudice e aveva invitato le parti a presentare le conclusioni.

In ordine al secondo motivo, la Corte ha osservato che la censura relativa alla motivazione sulla sussistenza del dolo della ricettazione mirava a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti sulla base di criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale aveva ritenuto pienamente provato l’elemento soggettivo del reato. Tale doglianza è stata pertanto ritenuta non consentita dalla legge in sede di legittimità e manifestamente infondata.

Quanto al terzo motivo, concernente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha richiamato il principio per cui il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti. Nel caso di specie, la Corte di Appello aveva escluso ogni elemento positivamente valutabile in considerazione delle modalità del fatto e della personalità negativa dell’imputato.

Alla luce delle considerazioni svolte, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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