Riesame telematico non perfezionato per falla del sistema e inefficacia della misura (Cass. pen. Sez. IV n. 40781 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso di deposito telematico della richiesta di riesame, la decorrenza del termine perentorio cui la legge processuale collega la perdita di efficacia della misura cautelare presuppone che l’istanza sia inoltrata a un indirizzo elettronico valido e funzionante, idoneo a consentire la ricezione dell’atto da parte dell’ufficio giudiziario competente. Se il deposito non si perfeziona, quantunque per causa non imputabile al ricorrente, nessun termine inizia a decorrere e la misura non diviene inefficace. La ricezione della richiesta quale mero allegato a un’istanza di perenzione, o la richiesta di informazioni che il giudice procedente rivolga al tribunale del riesame, non equivalgono alla trasmissione di atti funzionale alla decisione e non attivano il subprocedimento di cui agli artt. 309 e 324 cod. proc. pen.

Il Fatto

Il ricorrente, amministratore unico di una società, impugna l’ordinanza con cui il Tribunale di Agrigento ha rigettato l’appello avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che aveva disatteso la richiesta di declaratoria di inefficacia di un decreto di controllo giudiziario.

Il difensore aveva tempestivamente proposto riesame tramite portale telematico, ma il deposito non si era perfezionato per una falla certificata del sistema informatico: l’istanza era stata inoltrata a un indirizzo presente nel portale, rivelatosi inidoneo alla ricezione. Decorsi i termini, il ricorrente aveva chiesto al giudice procedente di dichiarare inefficace la misura. La questione giunge in cassazione dopo che una prima richiesta era stata rigettata con decisione già confermata in legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte ribadisce il principio già affermato nel precedente giudizio: dall’accertata falla del sistema informatico non può farsi discendere l’inefficacia della misura per il decorso del termine di dieci giorni previsto dal combinato disposto degli artt. 309, comma 10, e 324, comma 7, cod. proc. pen. La decorrenza del termine perentorio presuppone, nel deposito telematico, che l’istanza sia inoltrata a un indirizzo elettronico valido e ricevuta dall’ufficio competente, posto in condizione di attivarsi. Se il deposito non si perfeziona, nessun termine inizia a decorrere.

Il ricorrente sostiene che, una volta ricevuta la richiesta di riesame quale allegato alla nota del giudice procedente, il tribunale del riesame avrebbe dovuto attivare il procedimento e decidere nel termine, con conseguente perenzione in caso di inosservanza. La Corte esclude l’applicabilità del termine di cui al comma 5 dell’art. 309 cod. proc. pen. al riesame reale, richiamando Sez. Un. n. 26268 del 2013.

Non giova il richiamo a un precedente di legittimità relativo a un’istanza depositata a un indirizzo p.e.c. diverso da quello dell’autorità destinataria, che ne era comunque giunta a conoscenza (Sez. VI n. 28679 del 2021). Il Collegio non nega la valenza generale dei principi di strumentalità delle forme e del raggiungimento dello scopo dell’atto, applicati dalle Sezioni Unite in tema di ricorso per cassazione nella procedura cautelare (Sez. Un. n. 1626 del 2020).

Tuttavia, rileva la Corte, il ricorrente non ha depositato la richiesta di riesame presso la cancelleria del tribunale competente, come previsto dall’art. 324, comma 1, cod. proc. pen., né ha chiesto la restituzione nel termine una volta accertato il malfunzionamento. Ha invece presentato due istanze di perenzione, allegando la richiesta di riesame come mero fatto storico. La richiesta di informazioni del giudice procedente non è assimilabile alla trasmissione di atti funzionale alla decisione. Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna alle spese e a sanzione pecuniaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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