Incompetenza territoriale e prove sopravvenute: preclusione da questioni preliminari (Cass. pen. Sez. 7 n. 18698 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La competenza per territorio non può essere determinata sulla base delle sopravvenute prove assunte in dibattimento circa il luogo di commissione del reato. La legge processuale, stabilendo all’art. 21, comma 2, cod. proc. pen. che l’incompetenza territoriale è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all’art. 491, comma 1, cod. proc. pen., ha inteso vincolare le statuizioni sul punto allo stato degli atti, precludendo ogni previa istruzione o allegazione di prove a sostegno dell’eccezione. L’eccezione tardiva è inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce che ne aveva confermato la condanna per il reato di truffa. Con il primo motivo, il ricorrente censurava l’incompetenza territoriale del Tribunale di Brindisi, deducendola sulla base di prove sopravvenute in dibattimento. Con i motivi successivi, contestava la motivazione del giudizio di responsabilità e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato in quanto l’eccezione di incompetenza territoriale era stata già tardivamente dedotta con l’atto di appello. Richiamando il consolidato orientamento di legittimità, la Corte ha precisato che la competenza per territorio non può essere rimessa in discussione sulla scorta delle sopravvenute prove assunte in dibattimento sul luogo di commissione del reato. La disciplina delle questioni preliminari, di cui all’art. 491 cod. proc. pen., preclude qualsiasi attività istruttoria successiva, ancorando la decisione all’esito degli atti già disponibili.
Il secondo motivo è stato dichiarato generico per indeterminatezza, ai sensi dell’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La doglianza, infatti, non indicava gli elementi posti a base della censura, impedendo al giudice dell’impugnazione l’esercizio del proprio sindacato sulla motivazione.
Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile in quanto volto a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti in sede di legittimità. La valutazione degli elementi di fatto è riservata in via esclusiva al giudice di merito, la cui motivazione, esente da vizi logici, non è sindacabile in cassazione.
Infine, il quarto motivo è stato dichiarato non consentito in sede di legittimità, poiché il giudice di merito aveva motivato il diniego della causa di non punibilità sulla base dell’entità del danno cagionato, pari a euro 450, valutazione questa riservata al giudice di merito. Il ricorrente è stato conseguentemente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 21 c.p.p. – Incompetenza
- Art. 491 c.p.p. – Questioni preliminari
- Art. 581 c.p.p. – Forma dell'impugnazione