Errore materiale emendabile se omette la condanna in solido del responsabile civile (Cass. pen. Sez. IV n. 40819 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di correzione di errori materiali, l’omissione nel dispositivo di una statuizione accessoria, obbligatoria e conseguenziale alle decisioni principali, agevolmente determinabile sulla base delle stesse, costituisce errore materiale emendabile ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen. Ciò vale, in particolare, quando la Corte di cassazione ometta di disporre la condanna del responsabile civile in solido con l’imputato alla rifusione delle spese in favore delle parti civili, con nocumento ingiusto e non altrimenti emendabile per la parte. L’errore di fatto, in tali casi, non può che essere considerato alla stregua di un errore materiale e deve essere corretto.
Il Fatto
La Quarta sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza emessa all’udienza del 10 aprile 2025, aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 589, comma 2, cod. pen. e, in solido con il responsabile civile, alla rifusione delle spese in favore delle costituite parti civili.
Le parti civili hanno proposto istanza di correzione di errore materiale, rilevando che nel dispositivo della sentenza di legittimità era stata omessa la condanna del responsabile civile in solido con l’imputato al pagamento delle spese. Il responsabile civile, presente nel giudizio di cassazione, si era associato alle conclusioni dell’imputato.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che il responsabile civile è stato parte del giudizio di legittimità e ha chiesto l’annullamento integrale della sentenza di appello quanto alle statuizioni civili a proprio carico. Nel dispositivo della sentenza, per mero errore, non è stata disposta la condanna in solido con l’imputato alla rifusione delle spese in favore delle parti civili.
Tale omissione costituisce il frutto di un evidente errore materiale, che può e deve essere corretto con il procedimento di cui all’art. 130 cod. proc. pen. La statuizione omessa è accessoria, obbligatoria e conseguenziale rispetto alle decisioni principali, oltre che agevolmente determinabile sulla base delle stesse.
La Corte richiama il principio affermato da Sez. 5, n. 36037 del 14/07/2022, Rv. 283772-01, secondo cui, in tema di correzione di errori materiali, ove la Corte di cassazione sia incorsa in una svista che abbia determinato l’omissione di una statuizione accessoria, obbligatoria e conseguenziale, agevolmente determinabile sulla base delle stesse, con nocumento ingiusto e non altrimenti emendabile per una delle parti, l’errore di fatto non può che essere considerato alla stregua di un errore materiale e deve essere corretto.
Il dispositivo va pertanto integrato: dopo le parole “nonché alla rifusione” deve essere aggiunta la frase “in solido con il responsabile civile AIG EUROPE LIMITED”. La Corte dispone la correzione e manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le annotazioni di rito.
Nota della Redazione
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