Truffa contrattuale e genericità estrinseca dei motivi di ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. 2 n. 10573 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che reiteri doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi con le argomentazioni sviluppate dal giudice del gravame, il quale, in forza dei poteri di piena cognizione, può integrare la motivazione asseritamente mancante della sentenza di primo grado, senza che ciò comporti la privazione per l’imputato di un grado di giudizio. Sussiste il reato di truffa contrattuale anche quando venga pagato un giusto corrispettivo a fronte della prestazione truffaldinamente conseguita, realizzandosi l’illecito per il solo fatto che la parte sia addivenuta alla stipulazione del contratto che altrimenti non avrebbe stipulato, in ragione degli artifici e raggiri posti in essere dall’agente. La violazione della regola di giudizio dell’art. 533 cod. proc. pen. può essere dedotta in sede di legittimità solo se si traduce in illogicità manifesta e decisiva della motivazione, non essendo consentita alcuna autonoma valutazione delle fonti di prova.

Il Fatto

L’imputato era stato condannato per una serie di reati di truffa e tentata truffa, aggravati dall’uso di artifici e raggiri, per aver indotto alcuni istituti religiosi a sottoscrivere abbonamenti a una rivista delle forze di polizia, spacciandosi per appartenente alla Polizia di Stato e prospettando che le somme versate sarebbero state devolute alle forze dell’ordine. La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato estinti alcuni reati per remissione di querela e prescrizione e aveva rideterminato la pena per i reati residui.

Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo sei motivi di impugnazione. Le censure riguardavano la pretesa omessa motivazione sui capi d’imputazione relativi ad alcuni procedimenti riuniti, l’illogicità dell’affermazione di responsabilità per i reati di truffa, la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la violazione della regola di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, esaminando distintamente i motivi proposti. In primo luogo, ha ritenuto il primo motivo aspecifico e manifestamente infondato, rilevando che la mancanza assoluta di motivazione su un capo d’imputazione non rientra tra i casi tassativi di nullità previsti dall’art. 604 cod. proc. pen., ben potendo il giudice di appello provvedere a redigere integralmente la motivazione mancante, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto.

Con riferimento al secondo e terzo motivo, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 8825 del 2017, secondo cui i motivi di impugnazione sono affetti da genericità «estrinseca» quando difettino della correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, e da genericità «intrinseca» quando si risolvano in formule di stile. Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a reiterare doglianze già dedotte in appello, senza confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale, la quale aveva logica e correttamente affermato la sussistenza della truffa contrattuale, considerando che il danno può consistere nell’assunzione di obbligazioni che non avrebbero avuto giustificazione se non fossero state dissimulate dalle false prospettazioni dell’agente.

La Corte ha poi dichiarato inammissibile il motivo concernente la particolare tenuità del fatto, rilevando che la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. presuppone anche la non abitualità del comportamento, ostativa nel caso di specie, essendo emersa una vera e propria attività commerciale truffaldina. Ha inoltre ritenuto inammissibile il motivo sulle attenuanti generiche, poiché il ricorrente non aveva indicato in concreto gli elementi positivi che avrebbero giustificato la concessione del beneficio.

Quanto al motivo concernente la violazione della regola di giudizio di cui all’art. 533 cod. proc. pen., la Corte ha precisato che tale violazione non può costituire oggetto di un autonomo motivo di ricorso, ma rileva esclusivamente ove si traduca in illogicità manifesta e decisiva della motivazione. Dichiarata l’inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, rigettando la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile, il cui contributo era stato meramente ripetitivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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