Dolo di evasione provato da indizi e travisamento del fatto inammissibile (Cass. pen. Sez. III n. 41866 del 31.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, l’accertamento del dolo di evasione è un accertamento di fatto, che il giudice di merito ricostruisce dalle circostanze esteriori del fatto storico. Il ricorso alla prova indiziaria è legittimo quando gli elementi sono valutati secondo i criteri dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non essendo configurabili “presunzioni tributarie” sottratte al contraddittorio. Le censure che mirano a una rivalutazione delle risultanze istruttorie, senza confronto critico con la motivazione impugnata, sono generiche e quindi inammissibili; dopo le modifiche dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla legge n. 46 del 2006, art. 8, non è consentito dedurre il travisamento del fatto, restando preclusa al giudice di legittimità la sovrapposizione della propria valutazione a quella compiuta nei gradi di merito.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna confermava la sentenza con cui il Gup del Tribunale di Modena, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l’imputata responsabile del reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000, per avere presentato, quale legale rappresentante di una società operante nel commercio di legname, le dichiarazioni IVA relative a un anno di imposta utilizzando fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. La condanna prevedeva la pena detentiva e le pene accessorie.

Avverso la sentenza di appello la difesa proponeva ricorso per cassazione lamentando vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine all’elemento soggettivo, per non avere i giudici di merito valutato gli elementi difensivi raccolti (documentazione, e-mail e dichiarazioni di terzi) idonei a dimostrare l’effettiva operatività delle società intermediarie e la buona fede dell’imputata.

La Motivazione della Corte

La Corte territoriale, con apprezzamento di fatto sorretto da argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche, aveva ritenuto integrato il reato, evidenziando che le fatture riguardavano operazioni soggettivamente inesistenti. Dagli accertamenti della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate emergeva un meccanismo di frode carosello, con transazioni triangolari in cui la merce, formalmente acquistata da soggetti interposti, era consegnata direttamente dai fornitori esteri ai clienti finali, senza mai spostarsi fisicamente tra le società coinvolte.

La prova della natura fittizia delle operazioni era tratta da plurime circostanze: sopralluoghi negativi presso le sedi dichiarate delle società interposte, documenti contabili redatti a mano con eguale grafia, anomalie nei documenti di trasporto. A confutazione delle deduzioni difensive, la Corte aveva valorizzato le e-mail inviate dalla società agli autotrasportatori, contenenti indicazioni sui fornitori comunitari e sui luoghi di carico, elemento contrastante con la tesi dell’effettiva operatività degli interposti.

Da tali elementi i giudici di merito traevano anche la prova del dolo di evasione: la detrazione dell’IVA esposta dal finto fornitore nazionale, che poi non versava l’imposta all’Erario, costituiva la premessa per ottenere un indebito rimborso. La Cassazione ribadisce che l’accertamento del dolo è un accertamento di fatto, da fondare sulla considerazione di tutte le circostanze esteriori del fatto storico.

Le censure della ricorrente, basate su una presunta valorizzazione di presunzioni tributarie, sono prive di pregio: ciò che la Corte territoriale ha considerato sono specifici elementi fattuali di natura indiziaria, valutati secondo l’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. La ricorrente non opera alcun confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata, confronto doveroso per l’ammissibilità dell’impugnazione ex art. 581 cod. proc. pen. Le doglianze, dunque, sono generiche e sollecitano una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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