Pericolo di reiterazione del reato e valutazione prognostica del giudice della cautela (Cass. pen. Sez. VI n. 34422 del 24.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il requisito dell’attualità del pericolo di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche occasioni di ricaduta nel delitto. Esso richiede, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, condotta alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta. Tale analisi deve tener conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, ed essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti. Non è invece necessaria la previsione di specifiche occasioni di recidivanza.
Il Fatto
Il Tribunale di Catanzaro, con l’ordinanza impugnata, ha confermato il provvedimento cautelare con cui il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva applicato al ricorrente la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, con divieto di allontanamento dall’abitazione nelle ore notturne. La misura era stata disposta in relazione alla ritenuta gravità indiziaria per il reato di trasporto illecito di sostanza stupefacente di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, in concorso con altro indagato.
Il difensore dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al pericolo di reiterazione del reato e alla scelta della misura, sostenendo la natura occasionale del fatto e l’assenza di una valutazione prognostica sulla prossimità di una nuova condotta criminosa.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. L’ordinanza impugnata aveva desunto l’attualità e la concretezza del pericolo cautelare dalla gravità delle condotte ascritte, qualificate come consapevole accompagnamento e trasporto retribuito di sostanza stupefacente in elevato quantitativo, senza che l’indagato avesse prospettato alcuna valida alternativa, essendosi avvalso della facoltà di non rispondere.
Il Collegio ha osservato che la censura difensiva relativa al pericolo cautelare costituisce sostanziale riproposizione di questioni di fatto già esaminate in sede di merito, alle quali il Tribunale ha risposto senza incorrere in vizi logici o giuridici. Non potevano essere valorizzate l’episodicità e la marginalità della condotta, trattandosi di fatti gravi e non risalenti nel tempo, con la conseguente necessità di separare il ricorrente dal contesto criminale di riferimento.
La Corte ha quindi richiamato il principio per cui, in tema di misure cautelari personali, l’attualità del pericolo non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto. Essa richiede una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, da condurre con analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale. L’approfondimento deve essere tanto maggiore quanto più i fatti siano distanti nel tempo, ma non richiede la previsione di specifiche occasioni di recidivanza, secondo il richiamato precedente Sez. II n. 1122 del 02.12.2025, dep. 2026.
Quanto all’adeguatezza della misura non custodiale applicata, il ricorso è risultato silente e la censura al riguardo del tutto generica.
Nota della Redazione
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