Patteggiamento ricorso cassazione motivi tipizzati correzione errore calcolo pena (Cass. pen. Sez. VI n. 34412 del 24.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per i motivi tipizzati dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103/2017: espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. La censura sulla qualificazione giuridica è proponibile solo nei casi di errore manifesto, configurabile quando il fatto ritenuto risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrico rispetto al capo di imputazione. L’errore materiale di calcolo della pena, che si traduca in illegittima difformità tra chiesto e pronunciato, integra illegalità della pena e consente alla Corte, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., la correzione con annullamento senza rinvio, ove superflui ulteriori accertamenti di fatto.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro applicava la pena su richiesta delle parti per i reati di detenzione a fini di spaccio di cocaina ed eroina, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche. La pena finale irrogata era di quattro anni, sei mesi e venti giorni di reclusione ed euro 12.000 di multa. L’imputato proponeva ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo censurava la mancata qualificazione del fatto come di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Con il secondo denunciava violazione dell’art. 444 cod. proc. pen. e dell’art. 133 cod. pen. per illegalità della pena, in ragione dell’errore di calcolo nella riduzione per il rito e della misura eccessiva della pena base. Il giudizio si svolgeva a trattazione scritta.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il tema dell’ammissibilità del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento. Richiama l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103/2017, che circoscrive i motivi esperibili alle sole ipotesi tassativamente elencate. Ne deriva che la censura relativa alla qualificazione giuridica è proponibile solo in presenza di un errore manifesto.
Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. Il Tribunale, in forza dell’accordo delle parti sul fatto descritto sin dall’origine nell’imputazione ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, ha applicato la relativa pena, escludendo implicitamente l’ipotesi autonoma di cui all’art. 73, comma 5. La Corte richiama la propria giurisprudenza (Sez. VI n. 20326 del 10.06.2020) e osserva che l’errore manifesto non ricorre nel caso concreto, poiché la qualificazione non è eccentric a rispetto al capo di imputazione (Sez. II n. 20995 del 30.04.2024; Sez. IV n. 13749 del 23.03.2022; Sez. II n. 14377 del 31.03.2021; Sez. VI n. 25617 del 25.06.2020).
Il secondo motivo è invece accolto. La prospettazione difensiva coglie un errore materiale nella determinazione della pena. La richiesta di patteggiamento, fatta propria dal giudice, indicava come pena finale quattro anni e sei mesi di reclusione ed euro 12.000 di multa. La sentenza, operando la riduzione di un terzo per il rito su anni sei e mesi nove di reclusione ed euro 18.000 di multa, avrebbe dovuto condurre a quattro anni e sei mesi, sicché i venti giorni di reclusione aggiunti risultano privi di titolo.
Tale difformità tra chiesto e pronunciato integra una ipotesi di illegalità della pena correggibile dalla Corte ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.. Il rinvio è superfluo, alla stregua degli elementi di fatto già accertati e delle statuizioni adottate dal giudice di merito (Sez. Un. n. 3464 del 30.11.2017, dep. 2018). Conseguentemente la sentenza è annullata senza rinvio limitatamente alla pena detentiva, rideterminata in quattro anni e sei mesi di reclusione.
Nota della Redazione
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