Restituzione in termine e prova rigorosa dell’errore della cancelleria (Cass. pen. Sez. VI n. 34419 del 24.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra forza maggiore, idonea a giustificare la restituzione nel termine per l’impugnazione, l’errata informazione ricevuta dalla cancelleria circa l’omesso tempestivo deposito della sentenza nei termini di rito. L’istante, tuttavia, deve assolvere a un onere probatorio rigoroso, mediante attestazione di cancelleria o altro atto o fatto certo, non bastando la dichiarazione proveniente dal difensore interessato. Il dovere deontologico di verità del difensore, ai sensi dell’art. 50 del codice deontologico forense, non lo esonera dall’accertarsi del deposito della sentenza o dall’acquisire attestazione di quanto dichiaratogli dalla cancelleria, trattandosi di fatto processuale da accertare in modo rigoroso.
Il Fatto
La difesa dell’imputato chiedeva alla Corte di appello di L’Aquila la restituzione in termini per impugnare, deducendo di avere ricevuto dalla cancelleria del Tribunale una errata informazione sull’omesso deposito della sentenza nei termini di rito. L’istante riferiva di essersi recato due volte in cancelleria dopo lo spirare del termine.
La Corte di appello rigettava la richiesta, rilevando l’assenza di riscontro probatorio sull’errata informazione e la condotta quantomeno colposa del difensore, che aveva omesso di verificare nei giorni successivi l’avvenuto deposito. Avverso tale ordinanza il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 175 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è inammissibile per genericità. La Corte muove dal consolidato orientamento secondo cui l’errata informazione della cancelleria può integrare la forza maggiore, ma solo a condizione che l’istante provi rigorosamente il fatto ostativo.
Richiamando Sez. 2 n. 17708 del 31.01.2022, il Collegio ribadisce che la prova deve fondarsi su attestazione di cancelleria o altro atto o fatto certo: non è sufficiente la dichiarazione del difensore interessato. La deduzione difensiva resta cioè una mera allegazione di parte, priva della certezza richiesta.
Nel caso concreto l’istante si era limitato a menzionare le dichiarazioni verbalmente ricevute presso la cancelleria, senza allegare elementi documentali idonei a consentire la verifica della tempestività della richiesta di rimessione in termini. Di qui l’inammissibilità del ricorso.
La Corte affronta anche il profilo deontologico. Il dovere di verità del difensore, previsto dall’art. 50 del codice deontologico forense, non lo esonera dall’onere di accertarsi del deposito della sentenza o di acquisire attestazione di quanto dichiaratogli dalla cancelleria. Si tratta di un fatto processuale che va verificato in modo rigoroso.
L’inammissibilità travolge anche l’asserita assenza di colpa del difensore. La decisione conferma così il riparto tra facoltà di impugnare e onere di diligenza, con la conferma della condanna alle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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