Truffa aggravata ai danni dello Stato e creazione artificiosa dei requisiti PAC (Cass. pen. Sez. II n. 40960 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di truffa aggravata ai danni dello Stato mediante percezione di contributi europei destinati al mantenimento dei pascoli alpini, i regolamenti UE n. 1305, 1306 e 1307 del 2013 regolano in modo specifico la materia e prevalgono sui criteri ricavabili dalla circolare Agea. Tali aiuti spettano solo a chi esercita in concreto sulle superfici il potere decisionale, assumendosi il rischio imprenditoriale, con esclusione di chi crei artificiosamente i presupposti del beneficio. Integra quindi la condotta decettiva penalmente rilevante la dichiarazione, contrariamente al vero, di essere conduttore degli alpeggi e detentore degli animali pascolanti, quando la gestione sia stata affidata in via esclusiva a terzi. Il giudice che fondi la responsabilità su una diversa impostazione giuridica non è tenuto a esaminare i motivi di appello divenuti ininfluenti.

Il Fatto

La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia del G.u.p. del Tribunale di Aosta che aveva condannato il ricorrente per i delitti di cui agli artt. 323 e 640-bis cod. pen., assolveva l’imputato dal delitto di abuso d’ufficio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, confermando la responsabilità per le residue imputazioni di truffa aggravata ai danni dello Stato e rideterminando la pena.

Avverso tale sentenza il condannato proponeva ricorso per cassazione articolando cinque motivi: violazione di legge in punto di elementi costitutivi della truffa; inutilizzabilità delle sommarie informazioni testimoniali rese da due soggetti; omessa motivazione su specifici motivi di appello; nullità dell’ordinanza istruttoria del giudice di primo grado; violazione dell’art. 47 cod. pen. quanto all’elemento soggettivo.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo, il terzo e il quinto motivo, esaminati congiuntamente per la loro stretta correlazione, risultano generici e meramente reiterativi di censure di merito: il ricorrente non si confronta con la diversa impostazione giuridica adottata dal giudice di appello.

Il collegio territoriale ha fondato la responsabilità sulla normativa europea della PAC, ritenendo irrilevante la qualifica di pascolo magro attribuita dal primo giudice e i connessi richiami alla circolare Agea. I regolamenti UE n. 1305, 1306 e 1307 del 2013, come interpretati dalla Corte di Giustizia nelle pronunce richiamate in sentenza, prevedono la concedibilità degli aiuti solo in favore di chi esercita in concreto sulle superfici il potere decisionale e assume il rischio imprenditoriale, con espressa esclusione di chi crea artificiosamente tale condizione.

La Corte ritiene corretto tale riferimento normativo e sottolinea come il collegio di merito abbia coerentemente affermato di non doversi addentrare nelle censure sulla qualifica di pascolo magro, profilo divenuto non pertinente. Nel merito della condotta, la sentenza dà conto che il ricorrente aveva ottenuto in locazione gli alpeggi e, per le stagioni 2020 e 2021, aveva presentato domande di monticazione dichiarandosi conduttore e allegando modelli con correzioni manoscritte attestanti la sua qualità di detentore degli animali, mentre la gestione era stata affidata in via esclusiva a terzi che avevano ottenuto la sublocazione pagando un canone.

Quanto al dolo, il costrutto argomentativo esclude l’errore sul fatto e sul precetto extrapenale, richiamando le testimonianze del sindaco e del vice sindaco dai quali emergeva che il ricorrente era stato esortato a condurre personalmente gli alpeggi e non aveva provveduto. Rileva, inoltre, la sua qualità di dipendente regionale preposto al settore delle domande di contribuzione.

Manifestamente infondato è il secondo motivo, relativo all’inutilizzabilità delle sommarie informazioni: la Corte di appello ha verificato in termini sostanziali l’assenza di indizi di reità in capo ai dichiaranti, in aderenza al principio delle Sezioni Unite n. 15208 del 25.02.2010, e ha operato la prova di resistenza evidenziando la presenza di altri elementi probatori. Infondato è anche il quarto motivo: alla carenza istruttoria il giudice ha posto rimedio con lo strumento dell’art. 441, comma 5, cod. proc. pen. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *