Ricorso inammissibile se riproduce pedissequamente i motivi d’appello (Cass. pen. Sez. II n. 7063 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente le doglianze già formulate in appello e motivatamente disattese dal giudice di secondo grado, poiché in tal caso i motivi non assolvono la funzione di critica argomentata richiesta dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La questione relativa alla violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, non devoluta al giudice dell’appello, non può essere proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione, determinando una inammissibile interruzione della catena devolutiva. Il controllo di legittimità sulla motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è circoscritto alla verifica della struttura logica del provvedimento e non si estende alla rivalutazione degli elementi di fatto, riservati al giudice di merito. Nel diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a esaminare tutti gli elementi dedotti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi. L’obbligo di motivazione specifica sull’aumento per la continuazione si attenua quando l’aumento sia di esigua entità.
Il Fatto
La Corte di appello di Ancona, in riforma della sentenza del Tribunale di Ancona, riconosceva all’imputato la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. equivalente all’aggravante contestata e rideterminava la pena, confermando nel resto la condanna per tentata estorsione e lesioni personali.
L’imputato proponeva ricorso per cassazione articolando quattro motivi: la qualificazione della condotta violenta come estorsiva, la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza con riguardo al reato di lesioni, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la carenza di motivazione sull’aumento per la continuazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile, soffermandosi anzitutto sul primo motivo. La doglianza riproduce pedissequamente le censure già dedotte in appello e disattese dalla Corte territoriale, risultando pertanto non specifica ma solo apparente. Essa si risolve in mere doglianze di fatto, volte a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità.
Il controllo sulla motivazione è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla verifica della coerenza logica del provvedimento. La sentenza impugnata, costituendo una c.d. doppia conforme, può essere letta congiuntamente a quella di primo grado come un unico corpo decisionale. La Corte territoriale ha spiegato che la condotta violenta seguì immediatamente il rifiuto della persona offesa, essendo finalizzata a costringerla a effettuare le ricariche telefoniche senza corrispettivo.
Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che la questione di correlazione tra imputazione e sentenza non era stata devoluta al giudice dell’appello. Il tema, introdotto solo con il ricorso, ha determinato una inammissibile interruzione della catena devolutiva, in violazione del principio devolutivo. Nel merito, la doglianza è comunque manifestamente infondata: il capo di imputazione descrive compiutamente la condotta lesiva e l’evento, sì che l’imputato non è stato colto di sorpresa. La violazione del principio di correlazione è ravvisabile solo in caso di rapporto di eterogeneità tra fatto contestato e fatto ritenuto.
Il terzo motivo è manifestamente infondato: la Corte territoriale ha fondato il diniego delle circostanze attenuanti generiche sull’esistenza di plurimi precedenti penali, uno dei quali specifico e commesso appena tre mesi dopo il fatto, ritenuti prevalenti sugli elementi positivi evidenziati dalla difesa. Non è necessario che il giudice esamini tutti gli elementi dedotti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi.
Anche il quarto motivo è manifestamente infondato. L’obbligo di motivazione specifica sull’aumento per la continuazione si attenua quando l’aumento sia di esigua entità, restando escluso ogni abuso del potere discrezionale di cui all’art. 132 cod. pen. Nel caso di specie l’aumento, pari a mesi due di reclusione ed euro cento di multa, ha esonerato la Corte territoriale da una motivazione dettagliata. All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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